Il dipendente che copia i dati aziendali su un dispositivo di memoria personale (es.: pen drive) o se li invia via email, può essere legittimamente licenziato anche se la finalità di questa azione non è la diffusione delle informazioni (cfr.: Corte di Cassazione, sentenza 25147/17).
Un’informazione che pochi conoscono, ma che è bene non sottovalutare, anche quando le intenzioni sono tutt’altro che malevole.
Nell’era del GDPR e dello Smart Work (regolamentato), poi, è impensabile credere di potersi “portare a casa” il lavoro non svolto in ufficio, avvantaggiandosi e ottimizzando il tempo.
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Dunque, è bene sapere che il datore di lavoro potrebbe interpretare il comportamento del dipendente come un’azione lesiva del rapporto fiduciario tra lavoratore e azienda, oppure come una sottrazione di progetti e brevetti, anche se questi ultimi non vengono effettivamente diffusi e divulgati.
Partendo da questa premessa, la decisione di licenziare il dipendente rientra tra le possibilità che il datore di lavoro può legittimamente prendere in considerazione.