Il patto di prova è una clausola che da la possibilità ad entrambe le parti di valutare il rapporto di lavoro, al termine della prova, se entrambe le parti si ritengono soddisfatte, procedono all’assunzione definitiva.
Nello specifico con tale accordo nel caso in cui una delle parti non si ritiene soddisfatta, può recedere dal rapporto senza dover fornire motivazioni o un termine di preavviso. Tale prova può durare 6 mesi per tutti i lavoratori e 3 mesi per gli impiegati non aventi funzioni direttive.
Per quanto riguarda il licenziamento il datore di lavoro può attuarlo semplicemente comunicando che l’esito della prova è negativo, ma il lavoratore può agire in giudizio impugnando il licenziamento.
Nello specifico il lavoratore può far causa all’azienda dichiarando che il periodo di prova non è risultato abbastanza lungo da consentire un’adeguata valutazione o nel caso che alla base del licenziamento c’è un motivo illecito o una discriminazione. Per questo il licenziamento è valido solo al termine dei giorni indicati sul patto di prova firmato e visionato dall’interessato.
In altri casi invece è presente il diritto alla reintegra sul posto di lavoro, ma si parla solo di alcuni casi specifici.
Nello specifico in caso di licenziamento disciplinare nullo, in mancanza quindi di giusta causa o giustificato motivo. Infine in questi ultimi casi è importante specificare che il datore deve versare al lavoratore un’indennità risarcitoria fino a un massimo di 12 mensilità.