I giorni di malattia sono un diritto dei lavoratori con l’obbligo però di reperibilità nella fascia oraria stabilita. Tale obbligo non ricade però per alcune categorie specifiche, ma prima di analizzarle è importante specificare gli orari e le regole per coloro che devono essere reperibili.
Per i dipendenti pubblici, personale della PA, Inps, Inail, Polizia, carabinieri, militari, Comuni, Province, Servizio Sanitario Nazionale, ASL, medici e infermieri dell’ospedale gli orari sono dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Invece per i dipendenti privati nonché società e imprese di telecomunicazioni, artigiani e commercianti, metalmeccanici e altro, gli orari sono dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Successivamente è importante specificare quali, secondo la nuova normativa, sono esclusi dall’obbligo di reperibilità.
Nello specifico sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad specifiche circostanze, nonché patologie gravi che richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio ed infine stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Inoltre per effetto della nuova normativa, sono esclusi dall’obbligo di reperibilità durante le fasce orarie delle visite fiscali i dipendenti privati sotttoposti a terapia salvavita e stati di invalidità pari o superiori al 67%.