Il rapporto di lavoro del dirigente

di Francesca Vinciarelli

23 Gennaio 2015 15:00

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I dettagli del contratto di lavoro dei dirigenti: normative speciali e contrattazione collettiva dei diversi settori di appartenenza.

Il dirigente è colui che lavora in maniera dipendente, il loro ruolo è regolato dalle normative speciali e dalla contrattazione collettiva dei diversi settori di appartenenza. I dirigenti che ricoprono il lavoro con un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale e la cui attività è diretta a promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’imprese, vengono a loro assegnati i contratti collettivi di categori, inoltre questi contratti contengono l’indicazione dei requisiti cui è subordinato il riconoscimento della qualifica dirigenziale e talvolta individuano alcune figure tipiche di dirigente. 

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Per quanto riguarda la Giurisprudenza, questa riconosce nel dirigente il lavoratore subordinato fornito di elevato grado di responsabilità verso l’imprenditore, cui presta una collaborazione di carattere prevalentemente intellettuale, allo scopo di coordinare l’attività aziendale nella sua totalità o in alcuni suoi grandi rami autonomi.

Il dirigente può cessare di lavora per un aziende per diversi motivi analizziamone alcuni:

  • risoluzione consensuale;
  • dimissioni o licenziamento; 
  • può estinguersi il contratto se il dirigente è a tempo determinato.

Con la risoluzione consensuale le parti possono stabilire l’estinzione immediata del rapporto di lavoro o possono differire la stessa ad un momento successivo. In quest’ultimo caso potrà essere concordato che, fino al momento di effettiva cessazione del rapporto di lavoro, il dirigente continui a prestare la propria opera presso l’azienda oppure che goda delle ferie maturate e residue o ancora che benefici di un periodo di aspettativa non retribuita.

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Per quanto riguarda le dimissioni il dirigente deve comunicarlo all’azienda per iscritto prevedono un termine di preavviso commisurato alla durata del rapporto. Il licenziamento invece deve avvenire su un motivo valido, può essere valutato illeggitimo per esempio, se il licenziamento può alterare il bilancio della società compiendo irregolarità contabili e fiscali. In caso di assenza di giustificatezza del licenziamento, essendo esclusa la possibilità di reintegrazione del posto di lavoro, spetta al dirigente licenziato un’indennità supplementare di mancato preavviso nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile. In genere tale indennità va da un minimo dell’indennità di mancato preavviso ad un massimo di 18-22 mensilità da corrispondersi a titolo di risarcimento del danno.

In caso di contratto a tempo determinato il rapporto tra dirigente e azienda termina alla scadenza del contratto.