Pagamenti in ritenuta d’acconto: concorrono al montante pensione?

Risposta di Anna Fabi

11 Ottobre 2024 09:13

Carmen chiede:

Vorrei sapere se i pagamenti effettuati in ritenuta d’acconto sono validi ai fini del calcolo del montante della pensione e dove si possono controllare. Specifico che sono pagamenti effettuati prima del 1995.

Il calcolo del montante per le pensioni, ossia la somma dei contributi versati nel corso della vita lavorativa, è un elemento fondamentale per la determinazione dell’importo della pensione stessa.

In Italia, i contributi versati fino al 31 dicembre 1995 sono calcolati con il metodo retributivo, mentre quelli dal 1° gennaio 1996 vengono determinati con il metodo contributivo in base alle introduzioni del decreto legislativo n. 180 del 1997.

I compensi con ritenuta d’acconto per i periodi antecedenti il 1996, non assoggettati a contributi previdenziali in quel periodo, non sono pertanto utilizzabili ai fini del montante contributivo per la pensione, poiché non concorrono alla base pensionabile.

Ritenuta d’acconto fuori dalla pensione

Il sistema della Gestione Separata per le collaborazioni coordinate e continuative è stato istituito solo con la Legge 335/1995, per cui le collaborazioni precedenti a tale data non ricadevano sotto questa copertura.

Prima del 1996, quindi, se i compensi percepiti tramite ritenuta d’acconto non erano soggetti a versamento contributivo presso un’altra gestione INPS, non contribuiranno pertanyo al montante contributivo per la pensione.

In altre parole, i pagamenti antecedenti al 1996 effettuati con ritenuta d’acconto non sono validi per il calcolo del montante pensionistico INPS, come chiarito dalla Circolare n.54/2021 dell’INPS.

NB: se i compensi riguardavano attività professionali coperte da una cassa professionale e i relativi contributi sono stati versati, questi potrebbero essere validi per il calcolo della pensione. È necessario verificare con la cassa di riferimento.

Pensione contributiva: ritenuta esclusa dal calcolo

Il decreto legislativo n. 180/1997 e la Legge n. 335/1995 disciplinano le modalità di calcolo delle pensioni tra retributivo e contributivo e chiariscono che per ogni contributo accreditato è necessaria una verifica del risultato pensionistico escludendo la ritenuta d’acconto nei calcoli.

Le contribuzioni versate prima del 1° gennaio 1996 possono comunque influenzare il passaggio al sistema contributivo, ma non contribuiscono autonomamente al montante di pensione se sono esenti o non accreditati in un fondo pensionistico formale.

Estratto conto contributivo per verificare i pagamenti

Per controllare i pagamenti, il metodo migliore è fare riferimento all’estratto conto contributivo, disponibile tramite servizi online dell’INPS. Il documento è accessibile online nella sezione “Servizi per il cittadino”, accedendo con SPID, CIE o CNS.

L’estratto riporta dettagli relativi agli anni di lavoro, alla tipologia dei contributi e all’ente previdenziale competente. In caso di dubbi sui contributi antecedenti il 1995, può essere utile fare richiesta di una ricostruzione della posizione assicurativa presso l’INPS, soprattutto se si tratta di periodi di contribuzione incerti o non accreditati correttamente.

La verifica del proprio estratto conto contributivo rest comunque il metodo migliore per assicurarsi che tutte le contribuzioni dovute siano correttamente registrate. Eventuali incertezze possono essere risolte consultando le disposizioni dell’INPS o, se necessario, richiedendo assistenza diretta all’ente pensionistico.

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