Sono un pensionato ex dipendente pubblico, che prima di aver preso servizio nella P.A. ha effettuato il periodo di pratica e patrocinio legale. Posso riscattare ai fini pensionistici, come già avvenuto per la laurea, il periodo di pratica (coperto da “contribuzione figurativa o riconducibile figurativamente nella gestione di provenienza” ex art.4, co.4, lett.c L.45/90)?
In merito alla possibilità di riscattare il periodo di pratica legale ai fini pensionistici, la normativa in materia (Legge 45/1990, art. 4, co. 4, lett. c) prevede alcune condizioni specifiche.
I professionisti che hanno svolto la pratica forense di norma possono utilizzare il riscatto di tale periodo ai fini pensionistici, purché esso sia coperto da contribuzione figurativa o comunque riconducibile figurativamente nella gestione previdenziale di appartenenza.
Lo strumento è infatti pensato per garantire che i periodi di formazione professionale siano valorizzati per la pensione anche se non coperti da contribuzione diretta.
Tuttavia, per chi è già pensione, la possibilità di integrare il montante contributivo con nuovi periodi (come quelli relativi alla pratica professionale) è generalmente esclusa. Una volta che la pensione è stata liquidata, infatti, non è possibile riscattare periodi contributivi non coperti al momento del pensionamento. Questo vale sia per i versamenti volontari retroattivi sia per i riscatti di periodi di pratica.
Di norma, se esistono contributi versati in passato ma non utilizzati nel calcolo della pensione, è possibile richiedere un ricalcolo dell’assegno pensionistico.
Tuttavia il riscatto di periodi come quello della pratica legale non è ammesso una volta che la pensione è stata liquidata.
Nel suo caso specifico, se ha già ottenuto la pensione, non è possibile riscattare il periodo di pratica legale per aumentare il suo montante contributivo. La normativa consente il riscatto solo prima della liquidazione della pensione.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi