Ho quasi 77, sono iscritto a INARCASSA dal 1980 (ho 44 anni di versamenti) e presso l’INPS ho circa 10 anni di contributi versdati (dal 1968 al 1978). Mi hanno sempre detto che non è possibile la ricongiunzione ai fini pensionistici, ma ci sono almeno norme di legge per recuperare gli anni di versamenti all’INPS?
La situazione da lei descritta presenta una complessità tipica per i professionisti con contributi in più gestioni previdenziali.
La ricongiunzione è regolamentata dalla legge n. 29 del 7 febbraio 1979, che consente di unificare i contributi versati a diverse gestioni previdenziali ai fini pensionistici. Tuttavia, l’applicazione di questa normativa è soggetta a determinate condizioni e limitazioni.
Nel suo caso specifico, essendo lei iscritto a INARCASSA e avendo versato contributi all’INPS per circa 10 anni, la normativa attuale in effetti non consente la ricongiunzione dei contributi tra queste due gestioni.
INARCASSA è infatti una cassa privata per ingegneri e architetti, mentre l’INPS gestisce la previdenza pubblica per dipendenti e autonomi appartenenti ad altre categorie.
Se la ricongiunzione non è possibile, esistono però altre due opzioni che potrebbe considerare:
- Cumulo gratuito: consente di unire i contributi versati a diverse gestioni senza oneri aggiuntivi per l’assicurato. Dal 1° gennaio 2017, con l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016, art. 1, commi 195-198), è possibile cumulare i contributi per ottenere una pensione unica, inclusi quelli versati a INARCASSA e INPS. Questa opzione permette di ottenere una pensione sommando i contributi versati in diverse gestioni, purché non coincidenti temporalmente (se coincidono, si considerano una sola volta).
- Totalizzazione: consente di sommare i periodi assicurativi maturati in diverse gestioni per ottenere una pensione unica, senza trasferimento di contributi. Questa soluzione è gratuita, ma il calcolo della pensione avviene pro rata per ciascun ente, secondo le proprie regole. È regolamentata dal decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006 e può essere utilizzata sia per ottenere la pensione di vecchiaia che la pensione anticipata.
Per richiedere il cumulo dei contributi, può presentare la domanda alla gestione presso la quale è attualmente iscritto o all’INPS. L’ente procederà alla verifica dei periodi contributivi e alla predisposizione del calcolo della pensione pro rata, ossia ciascun ente pagherà la quota relativa ai contributi versati presso di sé.
In sintesi, mentre la ricongiunzione dei contributi tra INARCASSA e INPS non è possibile, il cumulo gratuito rappresenta una valida alternativa per valorizzare gli anni di contributi versati all’INPS purchè non sovrapposti a quelli versati a INARCASSA.
Se i periodi sono coincidenti – se ad esempio ha lavorato come ingegnere con partita IVA (versando contributi a INARCASSA) e contemporaneamente come dipendente (versando contributi all’INPS) – può comunque scegliere il cumulo ma di fatto perde i contributi sovrapposti, perchè la Legge n. 232/2016 (all’art. 1, commi 195-198) stabilisce che non è possibile utilizzare i periodi coincidenti più di una volta ai fini del calcolo della pensione.
La totalizzazione è invece utile per i periodi contributivi frammentati: chi ha versato contributi in diverse gestioni e non ha raggiunto il minimo contributivo richiesto in nessuna di esse, la totalizzazione permette di sommarli gratuitamente per raggiungere il requisito per la pensione.
Utilizzando la totalizzazione, ciascuna gestione previdenziale calcola la quota di pensione in base alle proprie regole, che possono anche essere più favorevoli rispetto al calcolo unico. Per chi ha contributi versati in gestioni che prevedono requisiti diversi per la pensione anticipata, inoltre, la totalizzazione permette di utilizzare i contributi complessivamente per ottenere il beneficio.
Per accedere alla totalizzazione occorre avere almeno 20 anni di contributi complessivi per la pensione di vecchiaia ed aver raggiunto l’età pensionabile prevista dalla normativa vigente. Inoltre, i periodi contributivi devono essere non coincidenti.
La domanda di totalizzazione va presentata all’ente previdenziale presso cui si è versato l’ultimo contributi. Ogni ente previdenziale calcola la propria quota di pensione in base ai contributi versati, e l’INPS provvede al pagamento complessivo.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi