Sono divenute operative le tutele salariali per i dipendenti dei piccoli studi professionali, stituite dal Decreto del Ministero del Lavoro del 21 maggio scorso ed in vigore dal 9 luglio, con la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto adegua il FSAP alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, nell’ambito della riforma degli ammortizzatori sociali facendo partire le integrazioni di stipendio da luglio 2024.
Vediamo i dettagli.
Nuove tutele per gli studi professionali
Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali (FSAP), da luglio 2024, eroga l’assegno di integrazione salariale anche agli studi con uno o due dipendenti, precedentemente esclusi.
La riforma degli ammortizzatori sociali ha infatti esteso le tutele della cassa integrazione ordinaria e straordinaria a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda.
Nello specifico, il nuovo decreto ministeriale del marzo 2024 include tra i beneficiari del Fondo anche i datori di lavoro fino a due dipendenti, in attuazione della Manovra economica del 2022, che ha ampliato il campo di applicazione della cassa integrazione a una gamma più ampia di lavoratori.
L’estensione della cassa integrazione a tutti gli studi professionali rappresenta quindi un importante passo avanti nella protezione dei lavoratori del settore, garantendo maggiore sicurezza economica anche per le piccole realtà con uno o due dipendenti.
Chi paga il contributo?
Il finanziamento del fondo avviene attraverso contributi ordinari e addizionali.
- Il contributo ordinario è dovuto indipendentemente dall’effettivo utilizzo delle prestazioni ed è suddiviso tra datore di lavoro e lavoratori.
- Il contributo addizionale, invece, è pari al 4% delle retribuzioni perse e viene applicato solo quando si usufruisce delle prestazioni, interamente a carico del datore di lavoro.
Prestazioni e beneficiari
Il fondo eroga un assegno di integrazione salariale per i dipendenti con almeno 30 giorni di anzianità presso lo studio. I beneficiari includono anche apprendisti e i lavoratori a domicilio, ed escludono solo i dirigenti.
La durata massima della prestazione è di 26 settimane in un biennio mobile, con un importo pari all’80% della retribuzione persa, fino a un massimo di 1.311,56 euro nel 2024.