Artigiani, commercianti, lavoratori autonomi agricoli e iscritti alla gestione separata INPS possono chiedere entro lunedì 11 dicembre di versare i contributi stralciati per effetto della cancellazione dei debiti fino a mille euro previsti da pace e tregua fiscale (previste, rispettivamente, dal DL 119/2018 e dalla legge 197/2022): lo ha comunicato l’Istituto di previdenza riaprendo le adesioni, con proroga del precedente termine, fissato al 10 novembre.
Resta invece ferma la scadenza del 31 dicembre 2023 per il pagamento integrale delle somme oggetto di riconteggio, in unica soluzione.
Saldando il debito entro fine anno (anche a rate) potranno avere la possibilità di non perdere contributi validi per la pensione e ottenere il ricalcolo del montante contributivo ai fini dell’importo dell’assegno futuro.
Stralcio debiti per contributi INPS
Il decreto legge n.119 del 2018 aveva stralciato le cartelle affidate agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, mentre la Legge di Bilancio 2023 ha invece stralciato le cartelle dal 2000 al 2015.
Il Decreto Lavoro del maggio scorso (dl 48/2023) ha poi introdotto l’opzione per il versamento spontaneo ed il conseguente ricalcolo dei contributi ai fini della pensione.
I primi di novembre INPS ha fornito le istruzioni operative per la domanda, con la circolare 86/2023. Ora ha disposto una proroga dei termini per aderire alla misura.
Come versare i contributi per il ricalcolo pensione
Possono chiedere di versare i contributi stralciati gli iscritti alle Gestioni degli Artigiani e dei Commercianti, i lavoratori autonomi agricoli e i committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata INPS.
Le domande vanno dunque presentate entro lunedì 11 dicembre. Se esercitano l’opzione, gli interessati dovranno poi effettuare il versamento relativo all’intero debito entro il 31 dicembre, in un’unica soluzione.
Attenzione: l’esercizio dell’opzione prevede la possibilità di pagare i contributi stralciati, con la loro conseguente valorizzazione ai fini pensionistici, ma versando anche le sanzioni che erano maturate alla data dell’annullamento automatico. Fanno eccezione i debiti per i quali il contribuente aveva aderito a una definizione agevolata, poi comunque stralciati. In questo caso, si paga solo l’importo originariamente dovuto, senza sanzioni.
Come si presenta la domanda entro lunedì 11 dicembre
L’INPS ha predisposto due diversi modelli di domanda per i rispettivi provvedimenti di stralcio:
- riconteggio debiti annullati ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 119/2018, ossia lo stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
- riconteggio debiti annullati ai sensi dell’articolo 1, comma 222, della legge n. 197/2022, ossia lo stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
In entrambi i casi vanno inseriti i dati anagrafici e i riferimenti alle cartelle di pagamento delle quali si chiede il riconteggio, indicando la scelta di pagamento in un’unica soluzione oppure a rate di pari importo. Bisogna infine specificare quale tipo di debito è stato annullato (rateizzazione, rottamazione, contenzioso giudiziario, intimazione di pagamento, azioni esecutive).
Le modalità di invio della domanda sono diverse a seconda della categoria di appartenenza.
- Artigiani e Commercianti: la domanda può essere inoltrata tramite il “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”, selezionando la voce “Ruoli/avvisi di addebito” oppure, solo in caso di decesso del titolare dei crediti stralciati, via PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente;
- Agricoli autonomi: invio tramite il “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, selezionando la voce “Avvisi di addebito” oppure, solo in caso di decesso del titolare dei crediti stralciati, via PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente da parte degli aventi diritto;
- Committenti in Gestione separata INPS: si invia la domanda tramite il “Cassetto previdenziale per committenti della Gestione Separata”, selezionando la voce “Altro” e allegando l’istanza stessa, o tramite PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente;
- Professionisti in Gestione separata INPS: la domanda può essere inoltrata tramite il “Cassetto previdenziale Liberi professionisti”, selezionando la voce “Altro” e allegando l’istanza stessa, o tramite PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente.
L’INPS procede alla lavorazione delle domande in tempo utile a consentire il pagamento entro il 31 dicembre 2023. Solo il versamento integrale dà diritto al riconteggio dei contributi.