La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una sostanziale novità per quanto riguarda la chiusura d’ufficio di una Partite IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate, in aggiunta alle regole stabilite dal Dpr 633/1972, nel più vasto quadro della stretta di Governo sulle false attività che comportano aperture e chiusure lampo per evadere il Fisco.
A partire dal 1° gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate può disporre la cessazione d’ufficio anche in seguito alla procedura di analisi del rischio connesso al rilascio di nuove Partite IVA.
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L’Amministrazione finanziaria, nell’ambito di tale cotrolli preventivi, ha la facoltà di invitare il contribuente a comparire di persona presso l’ufficio competente, al fine di presentare la documentazione idonea a dimostrare la trasparenza delle attività svolte e della situazione dei pagamenti. In pratica, l’obiettivo è quello di verificare l’effettivo esercizio dell’attività, così da comprovare l’assenza dei profili di rischio individuati.
Di contro, se l’esito di questi accertamenti non va a buon fine, scatta la cessazione della Partita IVA. La chiusura viene pertanto disposta:
- se il contribuente non si presenta;
- in caso di esito negativo delle verifiche eseguite sulla base dei documenti presentati.
Il Fisco, oltre alla cessazione, dispone tra l’altro anche una sanzione amministrativa di 3mila euro.
Nei casi di cessazione della partita IVA, infine, il titolare può richiedere successivamente un nuovo numero di partita IVA solo se presenta una polizza fideiussoria o una fideiussione bancaria valida per tre anni dalla data del rilascio, relativa a un importo non inferiore a 50mila euro. Qualora le violazioni fiscali risalgano a prima del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione dovrà essere pari alle somme dovute se superiori a 50mila euro, a meno che non siano state già versate.
Sullo sfondo, restano invece le ordinarie procedure in base alle quali l’Agenzia delle Entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che non hanno esercitato per le tre annualità attività di impresa, artistiche o professionali. Il contribuente che si vuole opporre, potrà far valere le proprie ragioni rivolgendosi di persona ad un ufficio dell’Amministrazione, comprovando di essere ancora un soggetto passivo ai fini IVA.