L’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati non viene concessa se il professionista rientrato in patria svolge la medesima l’attività, ad esempio presso una stessa struttura associativa. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 6 del 24 febbraio 2023.
Per accedere ai benefici previsti dal regime speciale per lavoratori impatriati il lavoratore non deve assumere una posizione lavorativa in Italia che sia in “continuità” con quella precedente al trasferimento all’estero.
L’agevolazione, introdotta con l’articolo 16 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, consiste nell’accesso alla tassazione ridotta per 5 anni e richiede il possesso di specifici requisiti.
Il regime agevolativo è volto ad attrarre in Italia soggetti che vengano a svolgere un’attività lavorativa in virtù della minore tassazione del reddito prodotto dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia e per alcuni dei periodi d’imposta successivi.
In tale contesto – specifica l’Agenzia delle Entrate -, nei documenti di prassi menzionati, si è ritenuto non in linea con la vis attrattiva sottesa al citato articolo 16, la posizione lavorativa assunta dal lavoratore al rientro in Italia che si pone in “continuità” con quella precedente al trasferimento all’estero.