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Bonus cervelli per ricercatori e docenti Scuola

di Teresa Barone

Pubblicato 27 Aprile 2022
Aggiornato 7 Febbraio 2023 14:28

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Le agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli nel 2022 sono estese agli ex beneficiari ora docenti e ricercatori: detassazione al 90% sui redditi.

I ricercatori universitari e i docenti della Scuola che entro il 2019 hanno beneficiato delle agevolazioni fiscali per il “rientro dei cervelli”, accedendo al bonus concesso per incentivare il rientro in Italia dei lavoratori che hanno trasferito la loro residenza all’estero al fine di promuovere lo sviluppo economico, culturale e scientifico della nazione, possono ancora fruire della detassazione.

Il “bonus cervelli”, più precisamente, è applicabile a docenti e ricercatori che siano stati iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione Europea. Devono inoltre aver già trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020 ed è necessario che alla data del 31 dicembre 2019 abbiano beneficiato della riduzione dell’imponibile al 10%.

Il bonus si basa sulla detassazione del 90% del reddito imponibile derivante da attività di ricerca e di docenza in Italia. Questa parte del reddito di lavoro dipendente o autonomo non è quindi imponibile ai fini IRPEF.

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È l’Agenzia delle Entrate a specificare le caratteristiche delle agevolazioni attraverso una circolare ad hoc, che illustra la novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2022. Per quanto riguarda la durata del beneficio, l’agevolazione ha una validità di 6 anni ma viene estesa a 8 qualora i docenti o ricercatori abbiano figli minori o a carico (fino a 11 e 13 anni, rispettivamente, per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due o tre figli minorenni o a carico), così come nel caso in cui diventino proprietari di una casa in Italia, successivamente al trasferimento della residenza o nei dodici mesi precedenti.