La formazione a distanza è ammessa anche in caso di apprendistato, purché si svolga in modalità sincrona: lo ha specificato l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con una circolare ad hoc incentrata sull’erogazione della formazione di base e trasversale in FAD.
Fornendo alcuni chiarimenti sulle modalità di erogazione della formazione di base e trasversale in apprendistato, l’INL apre alla possibilità di ricorrere alla formazione da remoto se erogata da parte di organismi accreditati e finanziata dalle aziende per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione.
In assenza di una normativa regionale, infatti, l’INL ammette la modalità formativa in e-learning per gli apprendisti ma deve essere garantita l’interattività e la rilevazione delle presenze di docenti e discenti. Questo facendo riferimento all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza.
L’INL, inoltre, fa riferimento alla formazione degli apprendisti con contratto professionalizzante in CIG nel periodo emergenziale, sottolineando come ogni percorso formativo debba essere effettuato attraverso l’utilizzo di piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze e il rilascio di specifici output, per tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti.
Appare necessario, pertanto, che tali modalità siano rispettate anche laddove la formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati, anche se finanziata dalle aziende per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione.