Tratto dallo speciale:

Composizione negoziata della crisi al via: online piattaforma ed esperti in elenco

di Alessandra Gualtieri

15 Novembre 2021 11:00

logo PMI+ logo PMI+
Crisi d'impresa: online la piattaforma telematica per la composizione negoziata delle crisi d'impresa, accesso ed elenco esperti a cui rivolgersi.

Dal 15 novembre 2021 è in vigore il nuovo istituto volontario della composizione negoziata della crisi, prevista dal Decreto Legge 118/2021 (convertito con modifiche nella Legge 147/2021, in G.U. 254/2021) che ha previsto nuove misure in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale.

Vediamo di seguito una breve guida al nuovo istituto, fornendo le istruzioni per accedervi.

Lo strumento

L’accesso allo strumento avviene tramite piattaforma telematica nazionale, attraverso la quale l’imprenditore in difficoltà può richiedere l’ausilio di un esperto (selezionato in base a specifici requisiti), ossia un conciliatore indipendente incaricato di guidare l’impresa fuori dalla crisi, mediare con i creditori ed agevolare le trattative per il risanamento per risanare i debiti prima che scatti la segnalazione agli OCRI (Organismi di composizione della crisi d’impresa).

La piattaforma

Il ricorso alla piattaforma nazionale – gestita dal sistema delle camere di commercio tramite Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del MiSE – è riservato ad imprenditori commerciali, compresi quelli agricoli o quelli sotto soglia, che si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.

Come funziona

L’accesso alla piattaforma nazionale avviene visitando l’indirizzo web www.composizionenegoziata.camcom.it. Il portale è composto da due aree, una pubblica di tipo informativo e l’altra “riservata” alle richieste formali di ausilio.

  • L’imprenditore accede alla piattaforma in sezione pubblica, dove svolge un test di autovalutazione online per la verifica della “ragionevole perseguibilità del risanamento”.
  • se ci sono i presupposti viene indirizzato alla sezione privata (tramite SPID, CNS o CIE), tramite cui si effettua la richiesta di assegnazione di un negoziatore scelto dall’elenco di esperti (a cui si accede tramite domanda).

La nomina dell’esperto indipendente avviene se risulta perseguibile il risanamento dell’impresa. L’assegnazione avviene per tramite del segretario generale della Camera di Commercio del Capoluogo di Regione nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, attraverso il sito web istituzionale di ciascuna Camera di Commercio.

Una volta accettato l’incarico, l’esperto convoca l’imprenditore, che adottando questo strumento gode di una tutela nei confronti dei creditori (non potranno acquisire diritti di prelazione se non concordati e non potranno avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari) e fruisce di meccanismi premiali con sanzioni e interessi ridotti in caso di debiti tributari.

In breve

 

Gli esperti

Gli aspiranti conciliatori possono iscriversi al registro se possono vantare i requisiti del caso. Nell’elenco a disposizione sul portale, sono infatti presenti le seguenti figure.

  • Professionisti iscritti da almeno cinque anni  all’albo  dei dottori commercialisti ed esperti contabili e degli avvocati con precedenti esperienze in materia e consulenti del lavoro con almeno tre accordi di ristrutturazione o concordati. I professionisti devono dunque comprovare e documentare l’esperienza pregressa nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa prima di potersi candidare ad esperto negoziatore di crisi d’impresa.
  • Possono essere inseriti nell’elenco anche esperti non in albi professionali che documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da piani di risanamento attestati,  accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

I costi

Il compenso corrisposto all’esperto sarà proporzionale all’attivo dell’impresa debitrice (più il rimborso delle spese documentate). Il corrispettivo della prestazione offerta dall’esperto designato, è determinato esclusivamente tenendo conto
della percentuale sull’ammontare dell’attivo di ciascuna impresa istante partecipante al gruppo.