Per gli avvocati che intendono svolgere attività come consulenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale c’è una specifica procedura INPS per ottenere le credenziali, mentre i commercialisti devono presentare eventuali richieste attraverso gli ordini provinciali.
I chiarimenti sono contenuti in un messaggio INPS 4440/2019, che risponde alle numerose richieste arrivate dai professionisti in merito agli adempimenti che bisogna effettuare per esercitare l’attività di intermediario come consulente del lavoro, in base alla legge 12/1979, articolo 1, comma 1.
Gli avvocati, precisa l’INPS, devono inviare specifica richiesta all’istituto, via Pec (Posta elettronica certificata), all’indirizzo dc.entraterecuperocrediti@postacert.inps.gov.it, con oggetto “Richiesta di autorizzazione a svolgere attività in materia di lavoro previdenza ed assistenza sociale – Avvocato”.
Bisogna allegare i seguenti documenti:
- copia del tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Ordine professionale;
- copia del modulo “SC64” compilato in ogni sua parte (Richiesta assegnazione “PIN” intermediario abilitato), scaricabile dal sito www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Tutti i moduli”;
- copia del documento di identità riportato sul modulo “SC64”.
Prima di svolgere questi adempimenti, devono però inoltrare un’altra richiesta, all’ispettorato nazionale del lavoro, seguendo le istruzioni previste dalla nota INL n. 32/2018. Questo passaggio, spiega l’INPS, è fondamentale per ottenere l’autorizzazione.
=> INPS: Contact Center sospeso fino al 2 dicembre
Dopo aver effettuato tutte le pratiche, l’avvocato verrà censito, e dovrà semplicemente recarsi presso una qualsiasi Struttura territoriale dell’Istituto, esibendo il modulo “SC64” e richiedendo il rilascio del PIN con l’estensione per operare per i servizi aziendali.
Attenzione: questa procedura serve, come detto, per esercitare le attività di consulenza del lavoro sopra citate. Se il professionista invece intende operare in qualità di avvocato, per esempio per gli adempimenti relativi alla presentazione delle istanze per l’accesso alle prestazioni del Fondo di Garanzia o di ricorsi amministrativi contro provvedimenti dell’Istituto, la richiesta autorizzativa è diversa, ed è dettagliata nella circolare 151 del 28/10/2013, paragrafo 3.
Per quanto riguarda invece i commercialisti, sempre nel caso in cui intendano svolgere le attività di consulenza previste dalla legge 12/1979, le comunicazioni con l’INPS avvengono esclusivamente attraverso gli ordini provinciali.
Anche in questo caso c’è un indirizzo dedicato, dc.OrganizzazioneeSistemiInformativi@postacert.inps.gov.it, al quale però si possono appunto rivolgere solo gli ordini professionali, non i singoli commercialisti ed esperti contabili.
Per il resto, le regole sono le stesse previste per gli avvocati: prima bisogna effettuare le comunicazioni all’istituto nazionale del lavoro, quindi la comunicazione all’INPS attraverso gli ordini regionali, e infine il professionista può recarsi agli sportelli dell’istituto previdenziale, con il modulo “SC64” compilato in ogni sua parte, per il rilascio del PIN.