Il Consiglio di Stato riconosce all’associazione AssoCounseling il diritto di far parte dell’elenco delle associazioni professionali non regolamentate, o prive di Albo, che fa capo al Ministero dello Sviluppo Economico. Una decisione che legittima la figura del counselor ribaltando la sentenza del TAR del Lazio, che aveva invece accolto quanto sostenuto dall’Ordine degli psicologi e ribadito anche dal Ministero della Sanità.
Secondo quest’ultimo, infatti, la figura del counselor non psicologo rischia di porsi in palese sovrapposizione con quella dello psicologo, dello psicologo psicoterapeuta, del dottore in tecniche psicologiche, del medico, del medico psichiatra, del medico psicoterapeuta. La sentenza del Consiglio di Stato, invece, legittima l’attività dell’associazione che rilascia l’attestato di qualificazione professionale dei servizi di counseling ai sensi della legge 4/2013.
Il counselor è un esperto in comunicazione e dinamiche relazionali, relative ad ambiti diversi (lavoro, scuola, famiglia): la sua attività è volta a sostenere un individuo, svilupparne le potenzialità e soprattutto favorire atteggiamenti propositivi e attivi.
Mentre in diversi paesi esteri la professione del counselor è regolamentata e convive con altre professioni sanitarie, in Italia il dibattito si protrae da diverso tempo ed è in corso un progetto dell’UNI (Ente Italiano di Normazione) per definire i requisiti relativi a questa attività professionale, destinati a essere messi nero su bianco specificandone abilità e competenze in conformità al Quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework – EQF).