A settembre potrebbero diventare operative le nuove regole che cambiano l’accesso alla professione stabilite dalla Legge professionale forense (n. 247/2012), che introducono un nuovo esame di stato e impongono l’iscrizione a un corso di formazione obbligatorio.
Sono novità che riguardano una vasta platea di praticanti avvocati, chiamati a sostenere un esame di Stato strutturato in diverse prove scritte che si svolgeranno “con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali”. La legge introduce anche l’obbligo di frequenza di specifici corsi di formazione da affiancare al tradizionale tirocinio di 18 mesi.
Entrambi questi punti hanno suscitato la reazione dell’Associazione Nazioanle Forense, che attraverso il segretario generale Luigi Pansini ha inoltrato una lettera al Ministro della Giustizia Bonafede per richiedere lo slittamento in avanti della normativa, unitamente a un intervento relativo all’articolo 49 che vieta l’uso di codici commentati durante l’esame di Stato.
Il Ministro della Giustizia valuti l’opportunità di intervenire legislativamente per assicurare sia lo slittamento in avanti, quindi con un nuovo intervento sull’art. 49, del debutto dell’esame di abilitazione alla professione forense senza codici commentati in attesa che sia effettivamente assicurata a tutti l’effettiva fruibilità del propedeutico corso di formazione, sia la proroga del termine a partire dal quale dovrà trovare applicazione il DM 17/2018 sui corsi obbligatori.
Il rischio, secondo Pansini, è quello di mettere a disposizione dei praticanti solo corsi di formazione a costi elevati.
C’è il rischio concreto di abbandonare i praticanti ad un “far west” di corsi obbligatori di formazione a costi elevati. L’esame di abilitazione con le nuove prove scritte, al quale il tirocinante dovrebbe accedere con la preparazione che gli deriva anche dalla frequenza dei corsi obbligatori, non ancora istituiti, debutta il prossimo dicembre, e ad avviso di A.N.F., sono evidenti la disparità di trattamento riservata ai tirocinanti e l’incongruenza derivante da due diverse scansioni temporali applicate ad unico iter teorico-pratico che introduce all’esercizio della professione.