Con l’Ordinanza n. 12052/2018, la Corte di Cassazione ha dichiarato che il professionista paga l’IRAP solo sull’attività strettamente professionale dalla quale sono escluse le attività estranee allo studio come, ad esempio, i redditi percepiti dal commercialista come consulente tecnico d’ufficio o di parte, l’attività di sindaco, di formazione e quella di autore.
IRAP solo su autonoma organizzazione
Dunque il dottore commercialista che svolge anche attività di sindaco e revisore di società non è soggetto ad IRAP per il reddito netto derivante da tali attività. Ad essere soggetta ad imposizione è solamente l’eccedenza dei compensi prodotti utilizzando la propria autonoma organizzazione.
Nel caso in esame il professionista svolgeva attività molteplici, di commercialista e anche di sindaco, revisore, formatore e consulente. Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale poliedricità delle attività del commercialista integrava il requisito dell’autonoma organizzazione e pertanto aveva preteso il versamento dell’IRAP sulla base del reddito complessivamente percepito.
Onere probatorio
Rimanendo tuttavia al contribuente l’onere di provare che i redditi da scorporare siano effettivamente separati.