Firmato dal ministro della giustizia Andrea Orlando, dopo il via libera del Consiglio di Stato, il decreto che modifica i parametri per la determinazione del compenso spettante agli avvocati ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.
Per l’entrata in vigore del decreto che adegua i parametri forensi alla disciplina sull’equo compenso manca solo la registrazione alla Corte dei Conti e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il testo definitivo trasmesso dall’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense recepisce le modifiche e le eliminazioni operate sul testo proposto dallo stesso CNF, udito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, e prevede unb per i professionisti più “telematici”. L’obiettivo generale della norma è di garantire ai professionisti un compenso “proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri”.
Avvocati telematici
Gli avvocati che saranno in grado di redigere atti depositati online, facendo uso di tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto, potranno chiedere compensi fino al 30% maggiori rispetto al compenso determinato tenuto conto dei parametri generali per i professionisti meno tecnologici (art. 4, comma 1-bis).
Equo compenso avvocati
Ne determinare l’equo compenso per i legali si terrà conto delle caratteristiche dell’attività prestata: urgenza, pregio, importanza, natura, difficoltà valore dell’affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Viene limitata la discrezionalità del giudice definendo delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico: il giudice dovrà tenere conto dei valori medi delle tabelle avendo facoltà, in applicazione dei parametri generali, di aumentare i compensi fino all’80%, o diminuirli non oltre il 50% (100% e 70% rispettivamente per la fase istruttoria). In caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato, il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio sarà di regola aumentato sino al 50% quando sono proposti motivi aggiunti.
Sono previsti aumenti percentuali dei compensi per ogni ulteriore soggetto assistito avente la stessa posizione processuale:
- +30% per ogni soggetto, oltre al primo, fino a un massimo di dieci soggetti;
- +10% per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.
Nei procedimenti arbitrali rituali e irrituali i compensi si applicheranno a favore a ciascun arbitro.
In caso di mediazione e negoziazione assistita viene definita un’apposita tabella che tiene conto non solo del valore della controversia ma anche della fase nella quale opera il professionista (attivazione, negoziazione o conciliazione).