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​Contributi​ dei professionisti: errori senza sanzioni​

di Noemi Ricci

13 Marzo 2018 11:00

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L'INPS chiarisce l'effetto liberatorio del professionista che versi erroneamente i contributi all'INPS e non alla propria Cassa Professionale.

Il professionista che versi erroneamente, e quindi in buona fede, i contributi alla Gestione Separata INPS invece che alla propria Cassa Professionale non è soggetto a sanzioni e l’Istituto trasferisce la contribuzione ricevuta per errore alla giusta Cassa senza aggravi o sanzioni.

L’importante precisazione arriva direttamente dall’INPS con la circolare n. 45/2918 dedicata agli effetti dell’indebito versamento contributivo presso la Gestione Separata dell’INPS da parte di professionisti che invece dovrebbero adempiere l’obbligo assicurativo presso altre gestioni previdenziali.

Normativa

Il riferimento è all’articolo 116, comma 20, della legge n. 388/2000:

Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l’ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all’ente titolare della contribuzione.

Versamenti contributivi erronei

L’INPS chiarisce che tale possibilità è subordinata alle seguenti condizioni:

  • il versamento deve essere effettuato erroneamente a beneficio di un ente diverso da quello legittimato a riceverlo;
  • la natura del contributo deve essere previdenziale;
  • il contributo deve essere certo;
  • deve sussistere la buona fede del debitore, che si sostanzia nella convinzione di assolvere un obbligo verso il creditore apparente.

Casse professionali privatizzate

La normativa riguarda anche le casse professionali privatizzate ai sensi del Dlgs 509/94 e 103/96, come chiarito dalle sentenze della Corte di Cassazione (ex multis Corte di Cassazione n. 6680/02, n. 12208/11 e n. 23296/10). Le Casse previdenziali interessate potranno stipulare apposite convenzioni con l’INPS al fine di individuare le modalità operative per il trasferimento della contribuzione versata dai propri assicurati.

Domanda di trasferimento

La domanda di trasferimento della contribuzione indebitamente versata all’INPS  può essere presentata online utilizzando il modello specifico dal professionista, dal collaboratore o direttamente dall’ente previdenziale a seguito di accertamento d’ufficio o a seguito di sentenza. Ad essere trasferita sarà tutta la contribuzione previdenziale indebitamente versata all’INPS, con esclusione della contribuzione versata ai fini assistenziali, a prescindere dal periodo assicurativo e dalla data dei relativi versamenti, fatta salva la contribuzione riferita a periodi anteriori all’iscrizione all’Albo professionale.