Il CCNL stipulato tra CONFAPI (Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata) e FEDERMANAGER (Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali) prevede che ai dirigenti delle piccole e medie aziende industriali aderenti alla CONFAPI spetti un minimo contrattuale mensile di base fissato in 4.302 euro: è questa la misura prevista a partire dal 1° gennaio 2009. (La misura precedente era di 4.102 euro).
L’accordo di rinnovo siglato il 05 dicembre 2007 prevede inoltre, che tale minimo contrattuale sarà elevato a 4.482 euro a decorrere dal 1° gennaio 2010. L’incremento del minimo contrattuale previsto per il periodo 2008-2010 è pari 659,70 euro mensili. Sono assorbibili o conguagliabili i miglioramenti economici ricorrenti sulle retribuzioni mensili di fatto attribuiti aziendalmente dopo il 31 dicembre 2005, fino a concorrenza con gli aumenti del minimo contrattuale sopra visti.
In via sperimentale, al fine di favorire l’assunzione di personale con qualifica dirigenziale, il contratto collettivo prevede, per i dirigenti con meno di 43 anni di età neo assunti o promossi a tale qualifica nel periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2010, un minimo contrattuale di 3.822,30 euro. Lo scopo di tale norma è quello di stimolare l’assunzione o la promozione di giovani dirigenti riducendo il costo a carico delle imprese.
Tale minimo contrattuale sarà applicato per un periodo pari a 3 anni dalla data di assunzione o promozione. Al termine del triennio si applica, in modo automatico, il minimo contrattuale vigente per tutti gli altri dirigenti. Il CCNL dei dirigenti delle PMI promuove il diritto, per il dirigente, di pattuire con l’azienda quote variabili della propria retribuzione collegate con il raggiungimento di obiettivi aziendali concordati.
In assenza di tale pattuizione è previsto che spetti al dirigente una indennità sostituiva della negoziazione individuale il cui valore è pari a 129,11 euro mensili. L’indennità spetta al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con qualifica di dirigente e gli aumenti retributivi complessivamente riconosciuti al dirigente non possono essere superiori a 10. Con decorrenza dal 21 dicembre 2004 viene abrogato l’aumento periodico di anzianità. Pertanto esso non spetta ai dirigenti assunti o nominati dopo tale data, mentre per quelli assunti o nominati fino a tale data rimane il diritto al solo aumento periodico di anzianità già maturato. Al dirigente compente anche un importo fisso a titolo di ex elemento di maggiorazione.
CCNL dirigenti PMI – Testo definitivo e successivi rinnovi.