I dirigenti involontariamente disoccupati hanno, in alcuni casi, diritto, oltre all’indennità ordinaria di disoccupazione erogata dall’INPS, anche ad un trattamento di sostegno corrisposto dal FASI attraverso un’apposita Gestione separata. Può spettare il trattamento economico integrativo anche nel caso di dimissioni del dirigente, ma solamente se si tratta di dimissioni per giusta causa.
Il trattamento di sostegno compete nel caso in cui, l’ultimo rapporto di lavoro prevedeva la qualifica di dirigente alle dipendenze di aziende che applicano il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi stipulato tra Confindustria e Federmanager oppure che applicano un contratto collettivo diverso da quello sottoscritto dalle parti, ma comunque, stipulato da almeno una di esse, a condizione che tale contratto preveda la possibilità di iscrizione alla Gestione stessa.
L’iscrizione al FASI è un onere a carico dell’azienda, qualora ne ricorrano i presupposti, e tale iscrizione è sufficiente a garantire la futura possibilità, da parte del dirigente, di beneficiare di tale sostengono se ne ricorrono i presupposti.
Requisiti per avere diritto al trattamento di sostegno. Affinché il dirigente possa beneficiare del trattamento di sostegno è inoltre necessario che:
- egli abbia un’anzianità complessivamente maturata in tale qualifica non inferiore a due anni (anche se tale anzianità sia stata maturata in aziende diverse);
- nell’anno precedente a quello nel quale si è avuta la risoluzione del rapporto di lavoro, non abbia percepito una retribuzione annua lorda globale superiore a 225.000 euro;
- gli spetti, per legge, l’indennità ordinaria di disoccupazione (salvo i seguenti casi: qualora in sede di risoluzione del rapporto di lavoro sia riconosciuta al dirigente l’indennità supplementare; qualora sia intervenuta una transizione tra le parti entro il termine del preavviso; qualora il dirigente sia in possesso dei requisiti per la pensione alla data di scadenza del preavviso; qualora il recesso unilaterale del datore di lavoro sia avvenuto per giusta causa; qualora l’azienda non è in regola con il versamento dei contributi ed ha risolto unilateralmente il rapporto di lavoro; qualora l’azienda è iscritta alla gestione separata da meno di un anno e ha risolto unilateralmente il rapporto di lavoro);
- risulti iscritto all’Agenzia per il Lavoro Manager at Word costituita fra le parti e che si sia impegnato ad aderire alle iniziative da questa messa in atto ai fini della sua ricollocazione.
La domanda per beneficiarie del trattamento di sostegno. Il dirigente involontariamente disoccupato deve presentare la domanda, su apposito modulo predisposto dalla Gestione Separata, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro o dall’eventuale periodo di preavviso anche se sostituito dalla relativa indennità.
Misura del trattamento di sostegno. Il trattamento economico integrativo erogato dal FASI ammonta a 1.500,00 euro mensili lordi e spetta per: 8 mesi nel caso di dirigenti con età inferiore a 50 anni; 12 mesi nel caso di dirigenti con età pari o superiore a 50 anni. Maggiori informazioni e la modulistica da presentare sono disponibili a questo sito.