Esaminiamo, di seguito, le regole relative alla retribuzione dei dirigenti previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi stipulato tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.M.I. e la Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato.
La retribuzione del dirigente è costituita dalle seguenti voci:
- minimo contrattuale mensile;
- eventuale aumento retributivo;
- eventuali scatti di anzianità
- eventuale elemento di maggiorazione;
- eventuali altri importi attribuiti ad personam.
Il minimo contrattuale mensile è fissato, a partire dal 1° gennaio 2008, in 3.500 euro lordi. In precedenza tale minimo contrattuale era di 3.000 euro lordi. L’aumento del minimo contrattuale mensile, pari a 500 euro mensili lorde, viene assorbito, fino a concorrenza, da eventuali superminimi concessi “ad personam” entro la data del 23 gennaio 2008. L’assorbimento opera anche nel caso in cui i superminimi erano stati concessi con clausola di non assorbibilità.
Sono previsti, inoltre, i seguenti aumenti contrattuali:
- un aumento di 200 euro mensili lorde a partire dall’01/01/2008;
- un aumento di 150 euro mensili lorde a partire dall’01/01/2009;
- un aumento di 150 euro mensili lorde a partire dall’01/01/2010.
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di dicembre 2009 per valutare eventuali aggiustamenti a tale aumento in base all’andamento dell’inflazione. Ai dirigenti assunti dopo il 23 gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2009 spettano gli aumenti che decorrono dall’anno successivo a quello della nomina o assunzione. Ai dirigenti nominati o assunti fino al 30 giugno 1995 spetta l’elemento di maggiorazione. Esso è pari al 12% degli elementi della retribuzione individuale di fatto utili ai fini del calcolo del TFR alla data del 1° gennaio 2005. L’importo derivante da tale maggiorazione rimane congelato in cifra fissa, a partire dal 1° luglio 1995.
L’importo complessivo spettante è corrisposto su base annua e viene diviso per il numero di mensilità spettanti al dirigente. Al dirigente nominato o assunto prima del 1° luglio 2004, spettano gli scatti di anzianità maturati fino a tale data congelati e aumentati dell’ulteriore importo di 258,22 euro. Prima di tale data gli scatti maturavano al compimento di ciascun biennio di anzianità nella qualifica, per un massimo di undici scatti. L’importo di uno scatto era pari a 129.11 euro mensili lorde. A partire dal 1° luglio 2004 gli scatti di anzianità sono stati aboliti con effetto per i dirigenti assunti o nominati da tale data.
La retribuzione globale del dirigente non può essere inferiore alla retribuzione del quadro o dell’impiegato meglio retribuito appartenente alla stessa azienda. Restano escluse da qualsiasi confronto le retribuzioni dei produttori e dei viaggiatori, nonché del personale di alta o particolare specializzazione.
Al dirigente spetta la tredicesima e la quattordicesima mensilità, rispettivamente nei mesi di dicembre e di giugno. Contratto collettivo nazionale dei dirigenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.