Il personale direttivo nel Libro Unico del Lavoro

di Giuseppina Di Martino

1 Luglio 2009 07:00

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Dal 16 febbraio scorso un solo libro sostituisce libro paga, libro matricola e altri libri obbligatori per l'impresa: il Libro Unico del Lavoro. Vediamo quali sono le peculiarità per i dirigenti

Il Libro Unico del Lavoro, LUL, istituito con il DL n. 112/2008, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, ed entrato in vigore il 16 febbraio 2009, deve essere adottato da tutti i datori di lavoro privato, ad esclusione del lavoro domestico.

Il nuovo Libro Unico sostituisce:

  • i libri matricola e paga;
  • il registro di impresa in agricoltura;
  • il registro dei lavoranti ed il libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio.

Considerate le difficoltà operative delle nuove procedure, il Ministero del Lavoro ha stabilito, con propria nota, la non punibilità dei datori di lavoro fino al 16 giugno per le irregolarità nella tenuta del libro. Il LUL ha, in primis, due funzioni:

  • documentare ai lavoratori lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro;
  • documentare agli organi di vigilanza il livello occupazionale dell’impresa.

Sul LUL, infatti, devono essere iscritti:

  • i lavoratori subordinati: dipendenti italiani, anche distaccati all’estero e dipendenti di ditte estere distaccati in Italia con obbligo contributivo;
  • i collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto;
  • gli associati in partecipazione con apporto di lavoro o di capitale e lavoro;
  • gli amministratori e i sindaci, se non sono liberi professionisti, nei mesi in cui ricevano compenso o abbia inizio o fine il loro mandato.

Quanto alle modalità di tenuta, le possibili alternative previste dal Legislatore sono le seguenti:

  • elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili;
  • stampa laser;
  • modalità informatica su supporti magnetici, a condizione che ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate.

Questa modalità di tenuta, rispetto alle due precedenti, è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell’INAIL.

Le informazioni che il Libro Unico del Lavoro deve contenere riguardano:

  • i dati anagrafici: nome e cognome, codice fiscale, qualifica e livello, retribuzione base, anzianità di servizio, posizioni assicurative;
  • i dati retributivi: le dazioni in denaro o in natura gestite dal datore di lavoro, le trattenute, le detrazioni fiscali, gli importi dell’assegno per il nucleo familiare, i rimborsi spese effettuati con qualsiasi mezzo di pagamento (carta di credito, fondo spese);
  • i dati relativi alle presenze/assenze, ed in particolare: il numero di ore lavorate, le ore di lavoro straordinario, le causali dell’assenza anche non retribuita, le ferie e i riposi, per i co.co.co. e gli associati in partecipazione vanno annotate le assenze che hanno effetti sugli istituti legali o per le prestazioni previdenziali. per il personale con mansioni direttive è sufficiente registrare con la causale “P” l’orario contrattuale più le eventuali assenze.

Proprio in riferimento ai lavoratori retribuiti in misura fissa o a giornata intera, cioè esclusi dal campo di applicazione dell’orario di lavoro, il legislatore stabilisce che il datore di lavoro deve procedere ad annotare obbligatoriamente solo la giornata di presenza al lavoro.

In questa categoria di lavoratori rientrano i lavoratori con funzioni direttive, come capi reparto, dirigenti, quadri e simili. Come specificato nel Vademecum predisposto dallo stesso Ministero, solo nei confronti del personale direttivo è possibile limitarsi a segnalare nel Libro unico la presenza senza dover riportare il numero delle ore ordinarie lavorate. Occorre però precisare che essere retribuiti in misura fissa non significa non essere soggetti alla limitazione dell’orario di lavoro.