La retribuzione dei dirigenti del settore autotrasporto

di Rosanna Marchegiani

9 Luglio 2009 07:00

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Il CCNL stipulato tra CONFETRA e MANAGERITALIA prevede che la retribuzione del dirigente di aziende di autotrasporto e spedizioni merci, di servizi logistici e di trasporto combinato è fissata tra le parti in base ad accordi individuali

Il CCNL stipulato tra CONFETRA (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica) e MANAGERITALIA (Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato) relativamente ai dirigenti di aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato stabilisce che il trattamento economico del dirigente è determinato da accordi individuali. Questi, in ogni caso, devono rispettare il trattamento economico minimo stabilito dal contratto collettivo.

La retribuzione globale del dirigente non può essere inferiore alla retribuzione dell’impiegato meglio retribuito alle sue dipendenze. La retribuzione mensile del dirigente, comunque composta, non può essere in nessun caso inferiore a 2.450 euro. Al dirigente possono essere accordate quote di retribuzione variabile da collegarsi con gli obiettivi a lui assegnati, previa verifica dei risultati ottenuti, anche con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivi incrementi di produttività, di qualità e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività. L’assegnazione di una retribuzione variabile deve risultare da accordo scritto.

I dirigenti assunti o nominati dopo il 30 aprile 1996 non percepiscono l’elemento di maggiorazione, mentre l’istituto degli scatti di anzianità è stato abrogato a partire dal primo gennaio 2000. Al dirigente compete la tredicesima e la quattordicesima mensilità. La tredicesima mensilità, pari alla retribuzione globale percepita dal dirigente, viene normalmente corrisposta entro il 16 dicembre. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto durante il corso dell’anno il dirigente ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non sono calcolate, mentre sono considerate come mese intero se superiori a 15 giorni.

La quattordicesima mensilità è pari alla retribuzione globale mensile percepita dal dirigente. Essa deve essere corrisposta entro la prima decade di luglio ed è pari alla retribuzione globale dovuta al 30 giugno dello stesso anno. La quattordicesima mensilità è riferita all’anno che precede la data di pagamento e, quindi, al periodo dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno in corso. In caso di inizio o di cassazione del rapporto durante tale periodo annuale il dirigente ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato. Anche in questo caso, le frazioni di mese superiore a 15 si considerano mese interno e viceversa quelle inferiori non vengono calcolate.

CCNL Dirigenti autotrasporto e accordo di rinnovo 31 luglio 2007.