L’art.2095 del Codice civile individua quattro diverse categorie di prestatori di lavoro subordinato: i dirigenti (posti non a caso al primo posto in questa classificazione), i quadri, gli impiegati e gli operai. Tuttavia il Codice civile non contiene una definizione di ciascuna di queste categorie, rimandando alle leggi speciali e soprattutto ai contratti collettivi, l’individuazione delle caratteristiche proprie di ciascuno di questi rapporti di lavoro.
Come è ovvio l’assegnazione ad un lavoratore di una qualifica o di un’altra, comporta differenze di carattere normativo, retributivo e previdenziale. Soffermiamoci ora sui dirigenti e chiediamoci quando un dipendente possa essere considerato tale? Il CCNL dei dirigenti del settore industria prevede che sono considerati «dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all’art.2084 del codice civile e che ricoprono nella azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi della impresa».
Mentre il CCNL dei dirigenti del settore terziario, distribuzione e servizi considera dirigenti «coloro che rispondono direttamene all’imprenditore o ad altro dirigente a ciò espressamente delegato, svolgono funzioni aziendali di elevato grado di professionalità, con ampia autonomia e discrezionalità e iniziativa e col potere di imprimere direttive a tutta l’azienda o ad una sua parte autonoma».
Gli stessi contratti, elencano quelli che possono essere considerati, a titolo di esempio, dirigenti: ovvero i direttori, i condirettori, i vice direttori, coloro che sono posti a capo di importanti servizi o uffici, gli institori e i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte della azienda.
Al di là delle differenti definizioni contenute nei vari contratti collettivi, la figura del dirigente è caratterizzata da:
- autonomia e potere decisionale;
- elevata professionalità;
- potere di iniziativa tale da poter incidere sul raggiungimento degli obiettivi dell’intera azienda o di parti importanti di essa.
Tuttavia, nella pratica, può non essere agevole distinguere tra la figura del dirigente e quella dell’impiegato dotato di funzioni direttive. Nel settore del credito, ad esempio, viene riconosciuta una figura intermedia tra quella del dirigente e quella dell’impiegato, che è per l’appunto il funzionario.
Quanto previsto dal contratto collettivo è di fondamentale importanza per l’esatto inquadramento del dirigente. A tale proposito, la Corte di Cassazione (sentenza n.17520 del 2005) ha stabilito che «quando l’appartenenza alla categoria dei dirigenti è espressamente regolata dalla contrattazione collettiva, si deve necessariamente fare riferimento alle relative disposizioni per stabilire l’inquadramento del lavoratore».