Le possibilità che la legge offre, relativamente alle scelte in campo previdenziale, sono molteplici e complesse; frequentemente, soprattutto i giovani lavoratori, manifestano l’esigenza di essere guidati, con informazioni sintetiche, ma esaustive, con riferimento alla normativa prevista dal Decreto legislativo del 5 dicembre 2005, integrata dalla finanziaria del 2007.
Tra le innovazioni più importanti è previsto che il lavoratore di prima occupazione possa conferire l’intero importo, del TFR maturando, ad una forma di previdenza complementare, alla quale abbia aderito, con cadenza almeno annuale. Qualora però il lavoratore decida, nel periodo di tempo dei sei mesi, previsto dalla legge, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, può comunque in seguito revocare tale scelta e decidere di conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui il lavoratore, non esprima alcuna volontà, alla scadenza dei sei mesi, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica collettiva (prevista dagli accordi o contratti collettivi) dandone comunicazione al lavoratore.
In caso di presenza di più forme pensionistiche, è scelta quella forma alla quale abbia aderito il maggior numero di dipendenti. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai casi descritti, il datore di lavoro trasferisce il TFR alla forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS. Prima dell’avvio del periodo di sei mesi, previsto dalla legge, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore informazioni sulle diverse scelte disponibili e trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi, il lavoratore, che non abbia ancora manifestato alcuna volontà, deve ricevere dal datore di lavoro le informazioni, relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR è destinato.
Gli statuti ed i regolamenti delle forme pensionistiche, prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, la destinazione delle relative somme alla linea a contenuto più prudenziale, in modo da garantire la restituzione del capitale e rendimenti, comparabili al tasso di rivalutazione del TFR. Il datore può decidere, pur in assenza di accordi collettivi o aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito. Gli statuti ed i regolamenti non possono inoltre contenere clausole che limitino, il diritto alla portabilità, esercitabile dopo due anni dall’adesione; sono comunque inefficaci clausole che, all’atto dell’adesione o del trasferimento, consentano l’applicazione di voci di costo, più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto che possano ostacolare la portabilità.
Alla nuova forma pensionistica scelta, si può trasferire di diritto, anche il TFR maturando e l’eventuale contributo a carico del datore di lavoro. E’ bene specificare che i suddetti trasferimenti sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal Decreto legislativo del 5 dicembre 2005.
Gli statuti ed i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono dunque:
- il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, in relazione ad una nuova attività;
- il riscatto parziale: 50% della posizione individuale maturata, in caso d’inoccupazione ( tra i 12 mesi ed i 48 mesi);
- il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente (riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) ed in caso di cessazione dell’attività, per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
In caso di morte dell’aderente la posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi o dai beneficiari designati. Gli adempimenti descritti devono essere effettuati entro sei mesi, dalla data d’inizio della facoltà di farne valere l’esercizio.