Una riduzione contributiva per favorire l’ingresso di nuovi manager nelle aziende: è questo l’obiettivo che intende perseguire la figura del dirigente di prima nomina che consente, in tal modo, ai giovani manager, di raggiungere più facilmente i vertici aziendali e alle aziende permette una crescita più agevole del proprio management.
L’agevolazione in esame riguarda i settori commercio, trasporti, alberghi, magazzini generali, agenzie marittime.
Sono considerati dirigenti di prima nomina:
- i dirigenti con età non superiore a 39 anni compiuti;
- i quadri che, avendo maturato una anzianità nella qualifica nella stessa azienda pari o superiore a 5 anni, vengono nominati dirigenti entro il compimento del 48° anno di età. Nel settore alberghi i cinque anni possono essere maturati anche in più aziende. Nel settore trasporti il limite è di 45 anni.
Il limite di 39 anni si applica anche nei casi di dirigenti provenienti da altra azienda con analoga qualifica e per i quadri che vengono promossi a dirigenti, ma che sono in azienda da meno di 5 anni.
Vediamo in cosa consiste l’agevolazione. Si tratta di una riduzione dei contributi versati alle forme di previdenza integrativa contrattuali per un periodo di tre anni dalla data di assunzione o di nomina. Decorso il triennio, al dirigente si applica automaticamente la normativa contrattuale generale. Tuttavia, in caso di dirigenti di prima nomina residenti o domiciliati al sud e con sede di lavoro nel sud Italia, la permanenza nella suddetta area può essere prolungata di un ulteriore triennio se continuano a sussistere i requisiti di residenza/domicilio e sede di lavoro.
Ai fini dell’applicazione della norma in esame, per sud si intendono le seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Nel caso in cui il dirigente di prima nomina cessa l’attività presso l’azienda che usufruiva della riduzione contributiva e viene assunto in un’altra azienda, quest’ultima potrà beneficiare dell’agevolazione contributiva per il periodo residuo se continuano a sussisterne i requisiti.
L’azienda può, in ogni caso, decidere di non avvalersi di tale agevolazione e versare, anche per i dirigenti che ne avrebbero le caratteristiche, la contribuzione prevista per la generalità dei dirigenti.
Le norme esaminate, introdotte per la prima volta nella contrattazione collettiva del 2004, hanno previsto l’applicazione delle agevolazioni per le assunzioni effettuate fino al 31/12/2006. I successivi rinnovi dei CCNL hanno esteso tale limite temporale al 31/12/2010.
CCNL commercio – dirigenti
CCNL autotrasporti – dirigenti
CCNL alberghi – dirigenti
CCNL magazzini generali – dirigenti
CCNL agenzie marittime – dirigenti