L’art.20 della Legge n.266 del 7 agosto 1997 contiene disposizioni circa gli incentivi a sostegno della piccola impresa per il reimpiego di personale con qualifica dirigenziale. La disposizione in esame prevede uno sgravio contributivo in caso di reimpiego di dirigenti. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Imprese destinatarie del beneficio
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese fino a 249 dipendenti, e i consorzi tra di esse a prescindere dal settore di attività di appartenenza.
Dirigenti per i quali è prevista l’agevolazione
L’agevolazione si applica in caso di assunzione di dirigenti privi di occupazione. Il dirigente da assumere deve avere maturato un’esperienza di lavoro in tale qualifica di almeno dodici mesi e deve essere disoccupato da almeno 30 giorni. Inoltre, il dirigente non deve avere avuto rapporti di lavoro subordinato, nei sei mesi precedenti, con l’azienda che intende beneficiare dell’agevolazione o con le aziende del gruppo.
Misura dell’agevolazione
Le aziende in questione possono beneficiare, per ognuno dei suddetti lavoratori, di un contributo pari al 50% degli oneri previdenziali complessivi per un periodo non superiore a 12 mesi. Il contributo consiste nello sgravio della parte previdenziale obbligatoria ed opera sia sul contributo a carico della ditta che su quello a carico del dirigente.
Tipo di contratto
L’agevolazione riguarda oltre alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche quelle con contratto di lavoro a termine.
La norma, inoltre, stabilisce che le assunzioni in questione devono essere effettuate sulla base di convenzioni stipulate tra l’Agenzia per l’impiego, le associazioni rappresentative delle imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti.
A seguito dell’abrogazione delle Agenzie pubblicistiche per l’impiego, il Ministero del lavoro ha ritenuto che il beneficio previsto dalla L. 266/97 sia applicabile anche nel caso in cui l’assunzione del dirigente sia effettuata tramite l’ente bilaterale di Fondodirigenti o di Agenzie private autorizzate (interpello n.12 del 05/05/2008).
Va poi osservato che la norma in esame, prevale, in caso di assunzione di personale con qualifica dirigenziale sulle disposizioni generali contenute nell’art.8, comma 9 della L. 407/1990 che prevede agevolazioni contributive per l’assunzione di disoccupati o sospesi in CIGS da più di 24 mesi.
Pertanto le disposizioni contenuto nell’art.20 della L.266/1997 sono le sole applicabili in caso di reimpiego di personale dirigenziale. Per contro le agevolazioni previste dalla L. 407/1990 non sono applicabili nel caso di un lavoratore disoccupato che venga assunto per la prima volta con la qualifica di dirigente (interpello n.45 del 15/05/2009).