Patto di non concorrenza dell’ex dirigente

di Rosanna Marchegiani

15 Dicembre 2010 11:00

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Il patto di non concorrenza serve ad evitare che il dirigente possa svolgere un'attività concorrenziale all'azienda alla cessazione del rapporto

Una volta che è intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro tra dirigente ed azienda può essere necessario contemperare due esigenze diverse:

  • quella dell’azienda di evitare che l’ex dipendente intraprenda delle attività concorrenziali;
  • quella dell’ex dipendente che deve potersi ricollocare sul mercato del lavoro e guadagnare un reddito idoneo alle proprie esigenze di vita.

Per cercare di equilibrare questi bisogni contrapposti, le parti possono stipulare un patto di non concorrenza il cui scopo è quello di limitare la possibilità del prestatore di lavoro di svolgere attività concorrenziali con l’azienda una volta cessato il rapporto di lavoro. La disciplina di tale patto è contenuta nell’art. 2125 del Codice civile. Esso prevede che il patto deve risultare da atto scritto  a pena di nullità. Tale accordo può formare anche oggetto di una pattuizione separata rispetto al contratto di lavoro.
 
Il patto è altresì nullo se esso non prevede un corrispettivo a favore del prestatore del lavoro. Inoltre, esso è nullo se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, tempo e luogo.

Di conseguenza il patto dovrà chiarire quali sono le attività che l’ex dirigente non potrà svolgere: si potrebbe trattare sia di mansioni già svolte presso l’azienda ,che di altre attività lavorative che potrebbero determinare una sorta di concorrenza col precedente datore di lavoro. Ovviamente questo non dovrà impedire al dirigente di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Inoltre, si deve tenere conto anche della concreta possibilità del nuovo datore di lavoro di competere con il precedente, data anche la posizione che il dirigente andrà ad assumere nella nuova azienda.

Pertanto non dovrebbe potersi vietare lo svolgimento dell’attività in aziende che, in generale, sono in concorrenza tra loro, ma che non lo sono nel particolare settore di attività in cui l’ex dirigente andrebbe a collocarsi. Sarebbe ammissibile, secondo la giurisprudenza, un patto che si estenda ad un intero settore merceologico includendo anche aziende che non sono in concorrenza tra loro.

Per quanto riguarda il limite temporale per il quale è valido il divieto di concorrenza, lo stesso art.2125 del Codice civile dispone che per i dirigenti il limite temporale del patto non può essere superiore ai 5 anni e si riduce a tale misura se è stata pattuita una durata del vincolo superiore.

Infine, in merito al luogo nel quale opera il patto, secondo l’orientamento prevalente sarebbe nullo se esso si estende all’intero territorio nazionale poiché troppo restrittivo delle possibilità di reimpiego del dirigente.

Tuttavia esiste anche un secondo orientamento che, vista la crescente globalizzazione dell’attuale economia, ammette la possibilità di un patto esteso non solo al territorio nazionale, ma anche a quello comunitario pur nel rispetto dei diritti dell’ex-dirigente di ricollocarsi sul mercato del lavoro.