Il licenziamento per troppa malattia non prevede la possibilità, da parte del dipendente, di ricorrere alla conciliazione: lo ha stabilito il Tribunale di Milano specificando che in questo caso non si tratta di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
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Nel caso in cui un lavoratore venga licenziato perché ha oltrepassato il limite previsto dal periodo di comporto, quindi, non può chiedere la conciliazione. Il datore di lavoro dovrà tuttavia indicare il numero totale di assenze per malattia nella comunicazione di licenziamento, in modo tale da evitare che l’ex dipendente possa richiedere il risarcimento.
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Il Tribunale chiarisce infatti la differenza tra il licenziamento per troppa malattia e la scissione del contratto di lavoro per giustificato motivo, specificando come nel primo caso sia da notare:
«L’inesistenza (salvo specifica previsione del contratto collettivo) di un obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore dell’imminente superamento del periodo di comporto e l’inclusione, nel computo del comporto, dei giorni di riposo (sabato e domenica) e delle festività che cadono durante la malattia.»
Nel caso di licenziamento per troppa malattia, inoltre, la lettera di licenziamento non deve riportare i singoli giorni di assenza dal lavoro ma solo il numero complessivo “trattandosi di eventi di cui il lavoratore ha conoscenza diretta”.
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Una comunicazione che indichi il superamento del periodo di comporto senza però specificare il numero totale di assenze, tuttavia, rende il licenziamento privo di “specifica motivazione” (perché il lavoratore non viene informato adeguatamente) e potrebbe garantire, a quest’ultimo ,il rimborso da parte del datore di lavoro dovuto alla genericità della motivazione.