La liquidazione

di Francesca Vinciarelli

25 Marzo 2015 15:00

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La liquidazione ecco quali sono gli aspetti generali.

La liquidazione volontaria dell’imprese avviena tramite l’imprenditore che valuta questa scelta su dei calcoli di convenienza, scegliendo poi se proseguire o terminare la propria attività. L’impresa quando si trova nella fase di liquidazione procede alla vendita di attività e al pagamento di tutti i debiti.

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Nell’art.2484 c.c. viene stabilito che le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono per le seguenti cause:

  • decorso del termine;
  • conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, appositamente convocata senza indugio;
  • non deliberi le opportune modifiche statutarie;
  • impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea;
  • riduzione del capitale al di sotto del minimo legale se non si è provveduto alla sua reintegrazione;
  • nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473 c.c.;
  • deliberazione dell’assemblea;
  • altre cause previste dall’atto costitutivo.
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Successivamente l’organo amministrativo deve verificare le cause dello scioglimento. Vengono poi nominati i liquidatori dall’assemblea dei soci. Quando la liquidazione è compiuta, i liquidatori insieme alla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, devono stilare il bilancio finale di liquidazione e infine deve essere depositato presso il Registro delle Imprese.