Tra i servizi di welfare aziendale più graditi tra i lavoratori, in molti casi obbligatori, spiccano senz’altro i buoni pasto: utilizzabili per la pausa pranzo in zona ufficio e spendibili presso ristoratori ed esercenti convenzionati che trattano generi alimentari, vengono rilasciati ai dipendenti con contratto di assunzione, tanto che siano lavoratori full-time quanto che siano in part-time (ma con determinati vincoli di orario).
A chi spettano i buoni pasto
Di norma, in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) il buono pasto matura quando il dipendente svolge almeno 6 ore lavorative al giorno (oppure almeno 3 ore di straordinario dopo la ripresa) con una pausa pranzo non inferiore a 30 minuti, seguita da una ripresa dell’attività lavorativa.
Proprio per questo, i buoni pasto possono essere rilasciati ai lavoratori a tempo parziale solo con un orario di lavoro che va a coprire la fascia oraria di un pasto o una distanza tra abitazione e azienda che rende impossibile il consumo del pasto a casa propria (ipotesi confermata da una sentenza di Cassazione, la n. 22702/2014).
In base al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 122/2017, in realtà, i buoni pasto spettano ai lavoratori subordinati, a tempo pieno o parziale, anche se l’orario giornaliero non preveda una pausa per il pasto; chi ha instaurato con il committente un rapporto continuativo di collaborazione.
Negli altri casi, le aziende sono obbligate ad erogarli solo se espressamente previsti dai contratti collettivi applicati o dalla contrattazione di secondo livello o individuale (in questo senso sono da considerarsi fringe benefit concessi dal datore di lavoro).
Sono dunque uno strumento di contrattazione spesso utilizzata per incrementare la soddisfazione dei lavoratori integrandone la RAL. Le alternative, laddove vige l’obbligatorietà, sono: mensa aziendale o esterna convenzionata, indennità sostitutiva della mensa.
=> Buoni pasto deducibili: nuove regole in Legge di Bilancio
Trattamento fiscale
I buoni pasto, non cedibili né convertibili in denaro, non possono essere usati oltre il limite degli 8 ticket per volta. Ad ogni modo, rimangono in ogni caso esentasse.
Dal 2020 i buoni pasto sono defiscalizzati fino a 4 euro per i ticket cartacei, fino a 8 euro per quelli elettronici. Dal 1 luglio 2015, infatti, accanto ai classici blocchetti cartacei (dal valore di 5,29 euro), sono stati introdotti anche i buoni pasto elettronici, ossia ticket dal valore da 7 euro utilizzabili tramite card ricaricabile.
In pratica, i buoni pasti vengono rilasciati a quei lavoratori che superano l’ora del pasto e vengono quindi rilasciati nei soli giorni di presenza in ufficio (non si maturano nei giorni di malattia, di ferie e nemmeno durante le trasferte), sempre che si superi l’orario della pausa pranzo in base al proprio contratto.