=> Attuare un licenziamento
=> Ricominciare dopo il licenziamento
- unico importo se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
- due importi se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro.
- in tre importi se l’ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 100.000 euro.
L’articolo 2120 del codice civile disciplina il trattamento di fine rapporto di lavoro: in qualunque caso di cessazione di rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore ha diritto a un indennizzo (TFR): un risparmio forzoso che il datore di lavoro opera mensilmente per conto del lavoratore. Non rientrano nella base di calcolo del Tfr per i dirigenti di aziende industriali:
- gli accantonamenti relativi alla previdenza complementare;
- i fringe benefit auto;
- il bonus vincolato al raggiungimento di determinati obiettivi.
=> Dirigenti, licenziamento e abuso di ufficio
L’accontanamento viene calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso diviso per 13,5. Annualmente, la somma accantonata subirà una rivalutazione dell’1,5% su un valore pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre del precedente anno.