Il lavoro straordinario può essere richiesto saltuariamente al dipendente ed è quello che eccede le 40 ore di lavoro a settimana. Il datore di lavoro per necessità può richiedere, anche se tale prolungamento non deve superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali, ovviamente il datore di lavoro può chiedere ma non imporre.
Infatti prestare lavoro straordinario è obbligatorio solo in precisi casi, nonché quando così stabilisce il Ccnl prevedendo limiti orari, in presenza di eccezionali esigenze tecnico produttive e per casi di forza maggiore.
Il lavoro straordinario può essere richiesto è consentito, quando non supera i limiti di durata massima dell’orario di lavoro stabiliti dalla legge e quando avviene nel rispetto della modalità di esecuzione dei limiti stabiliti dai contratti collettivi applicabili.
Nel caso in cui un lavoratore rifiuta senza giustificato motivo commette inadempimento sanzionabile disciplinarmente. Il datore di lavoro non può però applicata una decurtazione alla retribuzione mensile, ma solo una conseguenza sul piano disciplinare. Nel caso in cui un lavoratore vuole sostenere in giudizio la legittimità del suo rifiuto, deve provare la sussistenza di un giustificato motivo.