Le attività che hanno aperto dal primo gennaio 2019 hanno accesso al contributo a fondo perduto del decreto Sostegni se hanno un fatturato sotto i 10 milioni di euro: è l’unico vero requisito richiesto per le nuove Partite IVA, che sono invece esonerate dall’obbligo di perdita di fatturato del 30%. Queste imprese possono chiedere il ristoro anche senza aver subito grosse perdite ottenendo quello minimo. Diversamente, quantificano l’importo dell’indennizzo in base alla media mensile 2020/2019.
Ricordiamo che l’attivazione della Partite IVA dal 2019 va segnalata nella domanda (che si inoltra dal 30 marzo al 28 maggio) di accesso al contributo del Decreto Sostegni. Nel quadro dedicato al possesso dei requisiti, bisogna barrare l’apposita casella denominata “Soggetto che ha attivato la partita IVA dopo il 31/12/2018“.
=> Fondo perduto Sostegni: come inviare la domanda
Alla vigilia dell’apertura delle domande, il 29 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento che ha apportato una modifica al punto 2.4 del precedente Provvedimento del 23 marzo (“Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021”) per rendere più chiara la modalità di determinazione del contributo a fondo perduto (articolo 1, DL 41/2021) per i soggetti “start up”, che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Vediamo tutto.
Platea dei beneficiari
Innanzitutto una precisazione relativa alla definizione della platea. La norma, ovvero il comma 4 dell’articolo 1 del DL 41/2021 (il decreto Sostegni), prevede che non si applichi il requisito della perdita di fatturato 2020 «ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal primo gennaio 2019». L’interpretazione letterale prevede che quindi rilevi la data di attivazione della partita IVA come risulta dall’apposita comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate.
Calcolo ristoro
Per calcolare l’indennizzo si seguono gli stessi criteri delle altre imprese, con una differenza: non bisogna conteggiare le fatture relative al primo mese di apertura dell’attività. Lo specifica il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2021, che contiene modelli, istruzioni di compilazione (poi aggiornate il 29 marzo) e specifiche tecniche:
qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 e dell’anno 2020, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
Esempio: un soggetto che ha attivato la partita IVA il 5 maggio 2019 dovrà conteggiare il fatturato e i corrispettivi con riferimento ai mesi da giugno a dicembre 2019. Quindi, dovrà fare il seguente calcolo: sommare tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa fra il primo giugno e il 31 dicembre 2019, poi dividere per 7, ottenendo così il fatturato medio mensile 2019. Nel 2020, conteggerà invece tutte le fatture dell’anno e dividerà per 12. Per il resto, le regole sono uguale per tutti, quindi si conteggiano anche le note di variazione e le cessioni di beni ammortizzabili.
Se c’è una perdita di fatturato (quindi se la differenza fra il fatturato mensile 2020 e 2019 è negativa), si applica l’aliquota corrispondente al proprio scaglione (determinata in base ai ricavi totali 2019, come risultano in dichiarazione):
- fino a 100mila euro: 60%,
- da 100mila a 400mila euro: 50%,
- da 400mila a 1 milione di euro: 40%,
- da 1 a 5 milioni di euro: 30%,
- da 5 a 10 milioni di euro: 20%.
In pratica, in questo caso (perdita di fatturato), il calcolo segue le stesse regole previste per tutte le imprese. Resta sempre il diritto al contributo minimo, che è pari a mille euro per le persone fisiche e a 2mila euro per i soggetti giuridici.
Attenzione: per queste nuove attività, se la differenza di fatturato è positiva o pari a zero c’è comunque diritto al contributo minimo.
Le istruzioni sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo, con le correzioni successivamente apportate con il provvedimento del 29 marzo, che chiarisce ulteriormente le modalità di calcolo del contributo.
Per riassumere, le imprese che hanno iniziato l’attività dal 2019 hanno diritto al contributo anche senza aver subito perdite di fatturato pari ad almeno il 30%. Di seguito le tre fattispecie.
- Prendono il contributo calcolato con le regole e le aliquote sopra riportate, se hanno subito una perdita di fatturato (indipendentemente dal fatto che sia o meno superiore al 30%).
- Prendono il contributo minimo se non hanno subito perdite di fatturato (quindi, se la differenza fra i ricavi o compensi medi 2020 e 2019 è positiva, o pari a zero).
- Come tutte le altre imprese, hanno diritto al contributo minimo nel caso in cui il calcolo della somma spettante sia inferiore a mille euro per le persone fisiche o a 2mila euro per i soggetti giuridici.