L’iperammortamento (articolo 1, commi 9 e seguenti, della legge n. 232/2016), da quest’anno sostituito dal nuovo credito d’imposta 2020, consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione fruibile, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, dai soggetti che acquisiscono da terzi, in proprietà o in leasing, i beni materiali strumentali nuovi compresi nell’elenco di cui all’allegato A della succitata legge (circolare delle Entrate n. 4/E/2017).
L’agevolazione contempla come potenziali beneficiari coloro che effettuano gli investimenti in beni utilizzati per l’esercizio dell’attività ordinaria industriale o commerciale, devono ritenersi invece esclusi dal beneficio gli intermediari finanziari titolari, come locatori, di contratti di “locazione operativa”, o di noleggio, di beni materiali strumentali in relazione al processo produttivo dell’impresa locataria. A chiarirlo, o meglio a ribadirlo, è stata l’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 2/2020.
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Intermediari finanziari con leasing operativo esclusi
La causa di esclusione, spiegano le Entrate, va rintracciata nella schema contrattuale del leasing operativo, in cui la proprietà formale dei beni non si ricollega allo svolgimento di attività di noleggio o locazione operativa in senso proprio, ma alla sola funzione di garanzia a tutela del rischio di credito assunto dal locatore.
Dunque l’iperammortamento, qualora sussistano i requisiti previsti dalla legge, spetterà non al locatore bensì all’impresa di noleggio o che effettua la locazione operativa, sempre che il noleggio o la locazione operativa costituiscano oggetto dell’attività principale o una delle attività abitualmente svolte dall’impresa.
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Questo perché la norma è essenzialmente volta ad incentivare gli investimenti in beni strumentali materiali direttamente utilizzati dall’impresa per lo svolgimento della sua attività ordinaria, offrendo un vantaggio contabile a coloro che effettuano gli investimenti sopportandone i rischi e fruendo dei vantaggi che derivano dall’esercizio delle attività industriali o commerciali, nei cui processi i nuovi beni strumentali sono inseriti.
Per quanto riguarda i contratti di locazione operativa che abbiano come titolari del contratto degli intermediari finanziari, l’Agenzia delle Entrate ricorda che anche le indicazioni dettate dalla Banca d’Italia con la circolare n. 288/2015 sulle “disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari” prevede che ad essi venga consentito lo svolgimento del leasing operativo solo a determinate condizioni, tra le quali quella per cui:
Deve essere negozialmente previsto il trasferimento in capo ad altri soggetti di ogni rischio e responsabilità concernenti il bene locato previsti a carico del locatore nonché delle obbligazioni accessorie riguardanti l’assistenza e la manutenzione del bene.
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Una condizione volta a garantire che i contratti, seppur denominati contratti di “leasing operativo”, abbiano causa finanziaria e rappresenta proprio la causa di esclusione dall’iperammortamento, non potendo il soggetto finanziario configurarsi quale investitore destinatario dell’agevolazione in relazione ai beni che ne costituiscono oggetto.