Con la sentenza n. 10333/2018, la Corte di Cassazione ha definito con chiarezza il confine che separa le polizze vita dai contratti di investimento ordinari, evidenziando altresì le conseguenti differenze sul piano fiscale. Confermando il giudizio di merito del Tribunale di Milano, i giudici supremi hanno statuito che possono definirsi polizze vita esclusivamente quei contratti assicurativi che garantiscono la restituzione del capitale investito. Che dunque deve essere tutelato a garanzia di una sua restituzione. Nelle polizze vita l’assunzione del rischio di premorienza del titolare spetta alla compagnia assicurativa, che riceve in contropartita il pagamento del premio.
Diversamente, se manca la garanzia di restituzione del capitale allora si considera un semplice contratto d’investimento. E in questo caso, il rischio può essere legato alla performance dell’investimento e all’andamento del prezzo di qualche bene o titolo, dunque viene assunto dal cliente.
Società fiduciarie
La sentenza fornisce anche delle precisazioni sui contratti sottoscritti attraverso società fiduciarie: in questo caso, l’investitore viene individuato nell’assicurato e non nella società fiduciaria. Dunque, nelle polizze vita sottoscritte mediante l’interposizione delle società fiduciarie deve restare chiaramente riferibile il cliente-fiduciante, al quale vanno obbligatoriamente fornite informazioni, tramite la fiduciaria, circa i rischi dell’investimento e le implicazioni che esso comporta, pena la risoluzione del contratto e il relativo risarcimento dei danni, nonché la restituzione del capitale versato.
La Corte ribadisce infine la distinzione tra polizza assicurativa e contratto di investimento in relazione agli effetti dal punto di vista fiscale e successorio, poiché la tassazione delle plusvalenze nelle polizze è differente rispetto ai contratti di investimento. In più, le polizze sono esenti da tasse di successione.
Tale sentenza mette quindi a rischio molte polizze, con particolare riferimento a quelle di ramo III (index e unit linked) che sono anche oggetto di distribuzione dei financial advisor, che vengono così fortemente penalizzate dal punto di vista fiscale.