Venture capital: le clausole di exit

di Rosanna Marchegiani

18 Giugno 2009 10:00

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Imprenditore e venture capitalist possono inserire nel contratto alcune clausole, dette clausole di exit, che servono a regolare il momento del disinvestimento della partecipazione da parte dell'investitore istituzionale

Nel nostro paese il disinvestimento della partecipazione da parte del venture capitalist avviene di frequente con operazioni di trade-sale, di replacement e secondary buy out o di buy-back. A questo proposito, l’imprenditore e  il venture capitalist possono inserire particolari clausole nel contratto, che regolano tale operazione, dette clausole di uscita o clausole di exit. Il loro scopo è soprattutto quello di evitare che la cessione della partecipazione, da parte di uno qualsiasi dei soci, venga effettuata con il fine di trarre un vantaggio a discapito degli altri.

Vediamo quali sono le più frequenti clausole di exit che le parti possono inserire in contratto. Il diritto di prelazione attribuisce ai soci, in caso di vendita della partecipazione, il diritto di essere preferiti rispetto ai terzi. La vendita a questi ultimi è possibile solamente se i soci non vogliono rilevare la partecipazione alle condizioni stabilite dal venditore. Questa clausola consente al socio di maggioranza, al momento del disinvestimento, di rilevare la partecipazione del venture capitalist, ma al contempo permette a quest’ultimo di tutelarsi da eventuali cessioni effettuate dal socio di maggioranza a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato solamente con lo scopo di modificare la compagine aziendale.

Tutto o niente è la clausola spesso voluta dall’investitore istituzionale, per evitare che il socio di maggioranza, al quale viene riconosciuto il diritto di prelazione, acquisti solo una parte della partecipazione del venture capitalist, lasciandogli così una quota di partecipazione più difficile da vendere. Con tale clausola il socio di maggioranza deve decidere se acquistare tutta la partecipazione ceduta dell’investitore istituzionale o non acquistarla: non può, invece, acquistarne solo una parte.

L’opzione put consiste nel diritto del venture capitalist di vendere, al socio imprenditore, la propria partecipazione ad una data prefissata, o al verificarsi di un dato evento, ad un prezzo prestabilito o di cui siano state fissate le modalità di formazione. Le clausole di co-vendita (drag along e tag along) hanno come obiettivo quello di dare alle parti una adeguata certezza sulla sorte della propria partecipazione, a prescindere dall’entità di questa o dal fatto di aver partecipato attivamente alle negoziazioni per la cessione.

Con la condizione drag along, i soci di maggioranza si impegnano alla covendita dell’intera società, ad esempio quando altri canali di disinvestimento non sono stati raggiunti entro un certo lasso di tempo. Mentre la clausola tag along impegna i soci di maggioranza a non vendere la propria partecipazione senza dare al venture capitalist il diritto di partecipare alla vendita pro-quota oppure cedendo prioritariamente i propri titoli. Infine va rammentato il diritto del venture capitalist di recedere dalla società e di vedersi rimborsata la propria partecipazione ad un prezzo prefissato, qualora non siano possibili altre forme di disinvestimento. Glossario del privat equity.