Finanza Ue, stretta su vendite allo scoperto e Cds

di Barbara Weisz

19 Ottobre 2011 13:02

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Intesa in Europa sulle nuove regole della finanza derivata: restrizioni sulle vendite allo scoperto, no alle speculazioni sul debito sovrano.

Una stretta sulle vendite allo scoperto di azioni e il divieto di operazioni allo scoperto sui Cds (credit default swap) governativi. In parole semplici, non si può scommettere allo scoperto (cioè senza avere il titolo) sul debito sovrano di uno Stato. In generale, comunque, una maggior trasparenza sugli scambi degli strumenti di finanza derivata. Sono le principali regole dell’accordo raggiunto da Parlamento Europeo, Commissione di Bruxelles e Consiglio sulle nuove regole per la finanza. A questo punto, se l’iter proseguirà speditamente, le norme potrebbero essere operative già a partire dal giugno del 2012.

L’orientamento delle autorità comunitarie è quello di impedire operazioni speculative che possano destabilizzare i mercati, con particolare attenzione al debito sovrano degli Stati.

L’intesa prevede che comunque i vari Paesi possano derogare al divieto sui cds sovrani naked (allo scoperto), nel caso in cui ritengano non ci sia il pericolo di destabilizzazione del mercato, a una serie di condizioni.

Ma vediamo nel dettaglio le nuove regole.

Innanzitutto, la trasparenza del mercato viene garantita introducendo degli obblighi informativi. Per le vendite allo scoperto su azioni, se la soglia di transazioni supera lo 0,2% (del capitale dell’emittente) va fatta una comunicazione all’autorità di supervisione. Sopra lo 0,5% del capitale, bisogna invece comunicare l’operazione al mercato. I vincoli di notifica si applicano a tutti i derivati relativi ai titoli in questione.

Le autorità di supervisione, a partire dall’Esma (l’autorità europea), potranno imporre ulteriori obblighi informativi e restrizioni in particolari condizioni di mercato. L’eventuale stop alle transazioni non potrà durare più di tre mesi. L’Esma può anche sospendere per due giorni uno strumento per eccesso di ribasso.

Le vendite short di azioni sono ammesse solo se l’investitore ha preso in prestito lo strumento finanziario, ha un accordo per prenderlo in prestito o ha un accordo con terze parti che forniscano garanzie all’investitore. Stesse regole per il debito sovrano, ma qui le restrizioni non si applicano se la transazione serve a coprire una posizione lunga in strumenti di debito di un emittente il cui prezzo ha una elevata correlazione con il prezzo del debito sovrano.

Ma le vendite allo scoperto sul debito sovrano sono proibite. Perchè possono destabilizzare i mercati del debito sovrano, e il venditore non effettua la transazione per corpirsi da un rischio di default, ma solo per speculare. Anche qui, il supervisore può sospendere temporaneamente la proibizione, per 12 mesi rinnovabili di sei mesi, per evitare effettyi negativi sulla liquidità. Ma solo nel caso in cui sussistano 5 condizioni: alti tassi di interesse sul debito sovrano, aumento degli spread sul debito sovrano e sui cds sovrani, tempi di ritorno del prezzo del debito sovrano all’equilibrio originario dopo una fase intensa di scambi, ammontare del debito sovrano che può essere oggetto di trading.