In Gazzetta Ufficiale n.98 il decreto legge che disciplina i controlli e obblighi dei datori di lavoro in materia di sicurezza, modificando la disciplina attuale secondo quanto stabilito dal D.lgs. 81/08.
Oltre alle modalità di verifica attrezzature, sono state ora definiti i controlli continui siano a carico dell’INAIL in fase preventiva, delle ASL di competenza nelle fasi successive, per monitorare gli obblighi dell’azienda.
I Ministeri del Lavoro, Salute e Sviluppo Economico hanno inoltre introdotto la possibilità di delegare l’attività di verifica a soggetti privati certificati.
Monitorabile è esclusivamente il comportamento del datore di lavoro rispetto ai suoi doveri non delegabili, ovvero ai quali non può sottrarsi. Tra questi, i due più importanti sono: valutazione dei rischi presenti in azienda, stesura del relativo documento di valutazione, nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (R.S.P.P.).
Rimane valida, anche per i soggetti privati che si accreditano per l’attività di monitoring, la periodicità nel ripetere l’operazione di verifica.