Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è il documento obbligatorio per le imprese che partecipano ad appalti pubblici e privati. Nuove precisazioni sul suo utilizzo sono state fornite dal Ministero del Lavoro ha fornito con la circolare n. 35/2010 8 ottobre 2010.
Le nuove indicazioni si riferiscono alla validità temporale del DURC nei diversi casi di contratto di appalto.
Per quanto riguarda gli appalti pubblici, la validità del Durc viene fissata a tre mesi, per un utilizzo esclusivo in riferimento alla specifica procedura di appalto ( in base alla più recente Giurisprudenza e alla stessa determinazione della AVCP).
In più il DURC potrà essere utilizzato per la domanda di partecipazione, per l’attestazione di avanzamento, per lo stato finale e la regolare esecuzione.
In riferimento al settore edile, la durata trimestrale vale anche per le attestazioni SOA, per le iscrizioni all’albo fornitori e ai fini del pagamento del SAL per cui è stato presentato. Unica avvertenza: il DURC dovrà essere richiesto per ciascuna di queste operazioni.
Nel settore degli appalti privati il DURC rilasciato ha sì validità trimestrale, ma può essere utilizzato per l’intero periodo di validità anche in merito all’esecuzione di più lavori.
Nel caso in cui si voglia fruire dei benefici normativi e contributivi il documento avrà invece ancora validità mensile, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007.
Queste decisioni del Ministero del Lavoro portano ad un’importante semplificazione amministrativa per le imprese.
Novità infine anche sul fronte dei controlli: il termine per le ispezioni alle imprese che superano il tetto del 3% di lavoratori part-time è stato spostato dalla Commissione nazionale delle casse edili da ottobre 2010 a gennaio 2011. Una proroga necessaria per migliorare l’operatività delle casse edili che allo stato attuale non sono in grado di gestire i dati necessari per le verifiche.
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