Deducibilità spese di rappresentanza, nuove norme

di Noemi Ricci

Pubblicato 20 Gennaio 2009
Aggiornato 22 Dicembre 2011 09:42

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2009 il Dm del 19 Novembre 2008 che definisce le nuove regole per le spese di rappresentanza, deducibili integralmente solo se sotto il tetto

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2009 il Dm del 19 novembre 2008, che stabilisce nuove regole in tema di spese di rappresentanza, valide per la chiusura del bilancio 2008.

In particolare, queste prevedono che le spese possano essere dedotte in maniera integrale in “Unico” solo se rientrano in determinati limiti di importo, calcolati in base al volume dei ricavi e dei proventi.

Le spese eccedenti i limiti massimi previsti per deducibilità delle spese di rappresentanza dovranno essere sottoposti dalle imprese a tassazione.

L’importo massimo deducibile sarà calcolato secondo i seguenti scaglioni: 1,3% per ricavi e proventi fino a 10 milioni; 0,5% per ricavi e proventi tra 10 milioni e 50 milioni; 0,1% per ricavi e proventi oltre i 50 milioni.

Le spese sottoposte alle nuove statuizioni sulla deducibilità integrale rientrano tutte le spese sostenute per beni e servizi distribuiti gratuitamente, in ottemperanza alla legge n. 244/2007 (Finanziaria per il 2008).