Gli imprenditori soggetti a Irpef che si trovano in contabilità ordinaria hanno tempo fino al 31 Ottobre 2008 per esercitare l’opzione per la determinazione della base imponibile Irap, con la quale si sceglie di applicare gli stessi criteri di determinazione dei soggetti Ires. L’opzione avrà valore per il triennio 2008-2010.
Per i soggetti IRES la nuova base imponibile Irap tende a sovrapporre i criteri di stesura del conto economico civilistico e quelli di determinazione del valore della produzione.
Dunque per le imprese individuali e le società di persone di piccole dimensioni, prima di adottare questa base imponibile, si rende necessaria un’attenta valutazione delle prescrizioni dei principi contabili.
I punti focali da tenere in considerazione sono principalmente che i ricavi devono essere depurati dagli sconti commerciali che si distinguono da quelli finanziari; che può essere svalutato per perdite previste l’ammortamento delle rimanenze di lavori in corso; che l’incremento di immobilizzazioni per lavori interni avviene aumentando la voce A4 del conto economico mentre il costo oggetto di capitalizzazione resta indicato tra i componenti negativi; che la gestione delle plusvalenze, infine, merita particolare attenzione.
Per le imprese Irpef in regime semplificato, invece, si applicano obbligatoriamente i nuovi criteri di determinazione dell’imponibile IRAP, in base alla normativa delle imposte sul reddito.
Le principali differenze consistono essenzialmente negli oneri diversi di gestione, che sono deducibili per i soggetti Ires ma non sono citati per i soggetti IRPEF; nelle Plusvalenze/Minusvalenze, che risultano rilevanti per soggetti Ires, ma non per i soggetti IRPEF; per gli immobiliari di gestione, i soggetti IRES tassano e deducono ricavi e costi relativi agli immobili così come assunti dal conto economico, mentre i soggetti IRPEF applicano l’articolo 90 del Tuir deducendo i costi relativi all’immobile.