In estrema sintesi, ecco le principali novità contenute nella Riforma fiscale 2012-2013, il cui iter legislativo è iniziato in settembre: semplificazione delle aliquote (diventeranno tre dalle attuali cinque), minor carico tributario sul lavoro, cambiamenti sull’Iva e sulla tassazione dei redditi finanziari.
Si tratta del disegno di legge delega fiscale, e assistenziale approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 30 giugno e il cui cammino parlamentare ha preso il via il 7 settembre in commissione Finanze della Camera.
La prima versione della manovra finanziaria, quella di luglio, prevede esplicitamente che, se le Camere non approveranno la Riforma fiscale entro il 2012, dal 2013 scatterà un taglio lineare del 5% di tutte le agevolazioni fiscali attualmente previste, a cui se ne aggiungerà un altro, pari al 20% nel 2014.
Stabilità, semplicità e conoscibilità delle leggi fiscali rappresentano le linee guida del provvedimento, secondo quando dichiarato dal ministro dell’Economia Giulio Tremonti in sede di presentazione del ddl.
L’esecutivo ha quindi messo a punto quella che definisce una «legge stabile e semplice», che unifica «per blocchi i tributi esistenti individuando il minimo comun denominatore dei rapporti tributari» e, sul piano formale, riduce il numero delle leggi vigenti.
- L’imposta sul reddito Irpef
- Imposta sul reddito d’impresa Ires
- Iva
- L’accisa
- Irap e imposte minori
- Il reddito d’impresa
L’imposta sul reddito Irpef
Uno dei cambiamenti più vistosi riguarda l’Irpef, ovvero l’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’articolo 2 del ddl prevede una semplificazione che riduce a tre aliquote – 20, 30 e 40% quelle attuali, (che ora vanno dal 23 al 43% in relazione al reddito). Altra novità: l’Irpef verrà applicata, oltre che alle persone fisiche, anche «alle persone morali e agli enti non commerciali».
La norma prevede anche un nuovo sistema di calcolo dell’imponibile (e quindi dell’imposta): in funzione della soglia di povertà, verrà identificato «un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione».
Le agevolazioni fiscali verranno concentrate in particolare su natalità, lavoro e giovani. Previsto un regime di favore fiscale per «gli emolumenti commisurati e collegati agli incrementi della produttività e dell’efficienza dell’impresa», come ad esempio i bonus o i premi di produttività.
La base imponibile si allarga anche agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate, fuori dall’esercizio di impresa, sulle partecipazioni societarie qualificate.
Imposta sul reddito d’impresa Ires
C’è poi una novità che riguarda il reddito d’impresa: la base imponibile Ires viene a sua volta ampliata a utili percepiti e plusvalenze realizzate sulle partecipazioni societarie, sia qualificate che non. E’ prevista, nel contempo, «la deducibilità dei relativi costi e delle minusvalenze realizzate».
Infine, viene superata la distinzione fra “redditi di capitale” e “redditi diversi”, introducendo l’unica categoria dei “redditi finanziari”. Su questi, viene applicata un’aliquota unica del 20%, al posto delle attuali aliquote del 12,5 e del 27%. Si tratta, è bene ricordarlo, di una misura che è stata anticipata dalla manovra finanziaria bis, e che quindi entra in vigore con quest’ultima.
La delega prevede la possibilità di disporre un’aliquota più bassa sui redditi, pur di natura finanziaria, provenienti da piani di risparmio a lungo termine o da forme di previdenza complementare.
La copertura finanziaria della rimodulazione dell’Irpef sarà assicurata mediante «l’eliminazione o la riduzione totale o parziale dei regimi di favore fiscale attualmente vigenti», fatta eccezione per quelli introdotti in esecuzione di accordi internazionali o in ottemperanza alla normativa dell’Unione europea. Ulteriori forme di copertura arriveranno dalla lotta all’evasione fiscale (alcune misure sono state inserite nella manovra bis), dalla rideterminazione del regime fiscale delle attività finanziarie, dallo spostamento del prelievo fiscale dal reddito a forme di imposizione reale e infine dalla riduzione della spesa pubblica.
Iva
In relazione all’Iva, l’imposta sul valore aggiunto, sostanziose novità sono state introdotte con la manovra finanziaria (l’aliquota del 20% è passata al 21%). A parte la revisione delle aliquote, la riforma fiscale fissa alcuni principi generali relativi alla determinazione dell’Iva.
Anche qui, l’ottica è quella della semplificazione , sulla base della considerazione che «dal momento dell’introduzione dell’Iva nel nostro ordinamento (operata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) fino ad oggi», si sono «succeduti più di ottanta provvedimenti legislativi “fondamentali”».
L’obiettivo della riforma è di trasformare l’imposta sul valore aggiunto in una imposta sui consumi, eliminando una serie di distorsioni applicative che si sono succedute negli anni a causa del folto numero di norme.
Verranno ridotte le forme di indetraibilità e le distorsioni della base imponibile. I settori speciali verranno razionalizzati tenendo conto delle relative specificità. Verranno semplificati gli adempimenti formali a carico dei contribuenti.
È messa nero su bianco l’esigenza di «coordinamento con il sistema dell’accisa, per evitare gli effetti di parziale duplicazione giuridica ed economica».
L’accisa
Anche qui si prevede la graduale rimodulazione delle aliquote. Questa verrà pensata nel rispetto delle normative europee, che prevedono livelli minimi di tassazione. Ma le linee guida prevedono una particolare attenzione ai settori di ambiente, salute e benessere, con progressive riduzioni. Prevista anche specificamente l’attenzione a prodotti, come i combustibili per il riscaldamento domestico, che servono a soddisfare bisogni primari. In generale, si cercherà di eliminare tutte le sovrapposizioni di più imposte, a partire da quelle con l’Iva.
Irap e imposte minori
L’Irap, imposta regionale sulle attività produttive, è destinata a scomparire, «con prioritaria esclusione del costo del lavoro dalla base imponibile». La riduzione di gettito per le Regioni verrà compensata con nuovi trasferimenti o compartecipazioni.
Verranno razionalizzate anche le cosiddette imposte minori: si tratta di una «pluralità di tributi e presupposti impositivi» che rendono il sistema eccessivamente complesso e di difficile gestione per il contribuente. Per lo più sono tasse su servizi resi dalla pubblica amministrazione.
Comunque, verranno semplificati, e sarà predisposta un’unica modalità di prelievo, che si chiamerà “imposta sui servizi”, sui seguenti tributi: imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposta di bollo, tassa sulle concessioni governative, imposta sulle assicurazioni, imposta sugli intrattenimenti.
Il reddito d’impresa
In generale sono previste misure fiscali per incentivare la nascita di nuove imprese. Verrà poi introdotto un aiuto alla crescita economica (ACE), per rendere deducibile il rendimento del capitale di rischio. La finalità è quella di riequilibrare il carico fiscale relativo alle diverse fonti di finanziamento tenendo conto «delle esigenze di rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano».
Infine, si prevede una revisione degli studi di settore per cogliere con maggior precisione la realtà delle attività delle imprese e dei lavoratori autonomi. Verrà introdotto un concordato biennale per determinare preventivamente l’imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo.