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DURC e contratti di appalto: obblighi per appaltatori e subappaltatori

di Nicola Santangelo

Pubblicato 11 Maggio 2011
Aggiornato 12 Gennaio 2012 17:34

Doveri e requisiti per committenti, appaltatori e subappaltatori nei contratti di appalto pubblico e privato.

La figura del committente trova la sua prima applicazione con il decreto legislativo n.626/1994, che rende destinatario di obblighi di prevenzione il datore di lavoro che affida l’esecuzione di opere, lavori, servizi e forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa.

La norma è stata integrata dai decreti legislativi 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro) e 106/2009, che prevedono l’estensione di tali obblighi all’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica nei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo. In questo modo, il committente non può sottrarsi ai suoi doveri di prevenzione per il semplice fatto di collocare lo svolgimento di alcuni settori della lavorazione al di fuori delle unità produttive.

Le disposizioni si applicano anche ai contratti di subappalto poiché la norma fa riferimento ai subappaltatori come “destinatari di specifici obblighi di prevenzione”. Nella sua accezione più ampia la norma si rivolge ai soggetti che rivestono le funzioni di datore di lavoro. In tal senso, considerato che l’articolo 26 del Testo Unico individua in questo modo il committente dell’opera, si può dire che la norma interessa appaltatori e subappaltatori.

Tali obblighi possono essere sintetizzati in quattro tipologie:

  1. verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da svolgere;
  2. informazione degli appaltatori e lavoratori autonomi sui rischi specifici e sulle particolari misure adottate per contenerli;
  3. cooperazione e coordinamento con gli altri datori di lavoro e lavoratori autonomi;
  4. promozione del coordinamento.

Obblighi di verifica

Il committente ha l’obbligo di individuare un appaltatore tecnicamente idoneo allo svolgimento dei lavori affidati e non solo sulla base della requisiti economici, in quanto è assodato che un’impresa non in regola con le misure di tutela dei lavoratori offre servizi a costi più competitivi!

Parametri di valutazione: possesso di attrezzature e mezzi, adeguata organizzazione aziendale per la sicurezza e la salute dei lavoratori, possesso di dispositivi di protezione individuali e collettivi e presenza di un basso livello di infortuni.

Obbligo DURC

La verifica comprende l’acquisizione di alcuni documenti: certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato e autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale. Inoltre, imprese e lavoratori autonomi dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori – ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale – il DURC, documento unico di regolarità contributiva.

Il Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2007 stabilisce che, ai soli fini della partecipazione a gare di appalto, non va considerato grave lo scostamento riportato nel documento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun periodo di paga o contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore a euro 100,00 fermo restando l’obbligo di versamento del predetto importo entro i 30 giorni successivi al rilascio del DURC.

Ciò vuol dire che, in presenza di DURC da cui emerga tale irregolarità, le stazioni appaltanti non possono procedere all’esclusione.

Va ricordato che la regolarità contributiva è un requisito indispensabile non solo per la stipulazione del contratto ma per la partecipazione alla gara: l’impresa, pertanto, dovrà essere in regola già dal momento della presentazione della domanda e dovrà conservare la regolarità per tutto lo svolgimento della procedura.

Ogni datore di lavoro o lavoratore autonomo (anche privo di dipendenti) che operi in regime di appalto di opere, servizi e forniture pubbliche o in ambito di lavori privati edili deve essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva.

Altri obblighi

Il codice civile stabilisce che nei contratti di appalto e subappalto devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. Tali costi non possono essere soggetti a ribasso.

L’articolo 26 del dlgs 81/2008 impone al committente l’obbligo di fornire all’impresa o ai lavoratori autonomi che intervengono nella sua azienda dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate per evitarli.

Nel caso di lavori che si ripetono nel tempo, l’informazione deve essere trasmessa ad ogni nuovo affidamento dei lavori.

Da parte del committente sorge l’obbligo, sancito dall’articolo 3 della legge n. 123/2007, di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) in modo da indicare le misure adottate per eliminare le interferenze. Se i rischi non sono oggettivamente azzerabili, il documento deve riportare le misure adottate per ridurre al minimo i rischi da interferenze.

In sostanza, il documento deve contenere indicazioni operative e gestionali su come superare gli ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro che si possono venire a creare dalla presenza contemporanea del personale del committente e quello dell’appaltatore ossia mettere in relazione i rischi presenti sul luogo di lavoro con quelli derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste dal contratto.

Il documento, che deve essere redatto anche in assenza di rischi, dovrà essere allegato al contratto d’appalto o d’opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

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APPROFONDIMENTI – Speciale di PMI.it sul DURC: normativa e novità su requisiti e rilascio.