Il contratto di agenzia
Nel rapporto di agenzia, l’agente assume l’incarico professionale di promuovere contratti in una determinata zona. Qualora gli venga affidato anche l’incarico di concludere direttamente l’affare in nome e nell’interesse dell’azienda, si parla di rappresentante di commercio.
Ad agenti e rappresentati di commercio si applica la medesima disciplina. Anche le aziende possono svolgere attività d’agenzia, e non è necessario che i soci siano agenti. In alcuni casi, tuttavia, la legge può richiedere per motivi amministrativi che l’agente sia iscritto nell’apposito ruolo presso la CCIAA.
Il rapporto di agenzia è un rapporto di lavoro autonomo, ma assistito da particolari garanzie stabilite per legge. Si definisce parasubordinato perché presenta affinità (gestione del contenzioso) con il rapporto di lavoro subordinato, ma se ne distingue in quanto ha per oggetto lo svolgimento di un’attività economica con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell’agente, legato da un semplice rapporto di collaborazione con il proponente.
La prestazione dell’agente consiste in azioni varie e non predeterminate, dirette alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del proponente.
Il rapporto di agenzia deve essere costituito in forma scritta, ai soli fini della prova, in cui devono essere indicati l’assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione o dipendenza, in quanto l’agente è libero di organizzare la sua attività in piena autonomia e nei modi che ritiene più opportuni; natura strettamente personale dell’incarico e la durata del rapporto, di norma a tempo indeterminato, anche se può essere introdotto un termine: in tal caso, al di fuori delle ipotesi di rinnovo o di proroga, se continua dopo la scadenza del termine prefissato si trasforma a tempo indeterminato.
Tra le altre parti fondamentali del contratto, troviamo: l’oggetto dell’attività (prodotti); l’ambito territoriale in cui l’agente opera, individuata anche con riferimento ad una specifica entità di mercato o predeterminata fascia di clientela; la misura dei compensi.
Il diritto di esclusiva costituisce elemento naturale del contratto, in virtù del quale l’agente si impegna a non assumere altri incarichi di vendita per prodotti similari o concorrente a quelli del proponente e/o quest’ultimo si impegna a non avvalersi contemporaneamente dell’opera di altri agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività.
L’agente monomandatario è colui che si obbliga a svolgere la propria attività a favore di un solo proponente, e tra le parti intercorre un rapporto esclusivo o di esclusiva assoluta.
L’agente generalmente non ha facoltà di riscuotere i crediti del proponente, salvo che le parti non si siano accordate in tal senso. Il contratto può prevedere fin dall’inizio, mediante clausola, il conferimento all’agente dell’incarico di riscossione: in tal senso si deve presumere che il compenso per tale attività sia già stato compreso nel compenso pattuito, che si intende determinato con riferimento al complesso dei compiti affidati all’agente. Nel caso costituisca una prestazione accessoria, va invece compensata.
Risoluzione e recesso
Il contratto di agenzia a tempo determinato si risolve automaticamente allo scadere del termine pattuito a meno che entrambe le parti non continuino ad eseguirlo successivamente: in tal caso si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Nel contratto a tempo indeterminato ciascuna delle parti può recedere liberamente dandone preavviso all’altra oppure, senza preavviso, nel caso di giusta causa o quando nel contratto sia stata inserita una clausola risolutiva espressa.
Il contratto di agenzia a tempo indeterminato può cessare solo con la scadenza del prescritto periodo di preavviso, che è predisposto nell’interesse e a tutela della parte non recedente. L’istituto del preavviso riguarda unicamente il recesso dal contratto di agenzia a tempo indeterminato e non può essere esteso al contratto di agenzia a tempo determinato, nemmeno quando si siano succeduti senza soluzione di continuità più contratti a termine, fatta salva l’ipotesi di contestazione e prova della loro simulazione.
La legge stabilisce la durata minima del preavviso: non può essere inferiore a un mese per il primo anno di contratto; due mesi per il secondo anno; tre mesi per il terzo anno e cosi via sino a sei mesi per il sesto e successivi anni.
Le parti possono concordare termini per un preavviso di durata maggiore, ma il proponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente. Salvo diversamente pattuito, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l’ultimo giorno del mese di calendario.
Non è prevista la risoluzione senza preavviso con corresponsione di indennità sostitutiva. La parte lesa nel diritto di preavviso può, pertanto, richiedere un indennizzo. In caso di recesso senza preavviso, l’altra parte ha diritto ad un’indennità sostitutiva pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell’anno precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti ovvero una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da una parte del preavviso.
Un’ipotesi particolare di recesso del proponente è costituita dalla mancata accettazione da parte dell’agente di una variazione di sensibile entità al contenuto economico del contratto.
Ciascuna parte può recedere dal contratto per giusta causa, senza preavviso, quando l’altra si renda inadempiente ai propri dovere. L’inadempienza deve essere di intensità tale da far venire meno l’elemento fiduciario posto a base del rapporto. Il recesso del proponente è valido solo in presenza di violazione di un dovere fondamentale dell’agente, e quest’ultimo può recedere anch’esso per giusta causa in caso di grave inadempimento da parte della società proponente.
Le parti poi possono inserire nel contratto di agenzia una clausola risolutiva che stabilisce che il rapporto può legittimamente risolversi al verificarsi di un particolare inadempimento o di un qualsiasi altro evento.
All’atto della risoluzione del rapporto la Legge prevede che il proponente corrisponda all’agente un’indennità condizionata al fatto che vi sia stato un effettivo incremento degli affari. L’indennità è dovuta solo in caso di contratto a tempo indeterminato.
In particolare, l’indennità spetta se: a) l’agente abbia procurato nuovi clienti al proponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il proponente continui a ricevere ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari conclusi con tali clienti; b) il pagamento dell’indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso.
Ad ogni modo, l’indennità non spetta quando: a) il proponente risolve il contratto per inadempimento imputabile all’agente; b) l’agente receda dal contratto, tranne nei casi in cui il recesso sia determinato da cause imputabili al proponente; c) l’agente, d’accordo con il proponente, cede il contratto di agenzia ad un terzo.