Il rapporto tra imprese e lavoratori prende in genere il nome di subordinato poiché il lavoratore si obbliga, dietro retribuzione, a prestare attività intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto direzione dell’impresa, rappresentata da un datore di lavoro. In mancanza della subordinazione si parla di autonomia: in tal caso il lavoratore si obbliga a compiere un servizio dietro corresponsione di un’indennità.
Il lavoro subordinato contempla rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con durata prestabilita (a tempo determinato) o con riduzione dell’orario rispetto alla misura ordinaria (part-time).
Esistono inoltre ulteriori accordi che regolano i rapporti impresa-lavoratori: lavoro intermittente, che consente alle imprese l’utilizzo di lavoratori subordinati flessibili e in grado di far fronte a esigenze non continuative; lavoro ripartito, che prevede l’alternarsi di due lavoratori.
Lavoro subordinato
Nei rapporti di lavoro subordinato si stipula un contratto individuale tra impresa e lavoratore con il quale quest’ultimo si impegna a mettere a disposizione dell’impresa la propria attività lavorativa ricevendo in cambio dal datore di lavoro la retribuzione concordata proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.
L’assunzione del lavoratore può essere subordinata dall’esito di un periodo di prova volto ad accertare la convenienza alla prosecuzione del lavoro. È regolamentato dall’articolo 2096 del codice civile e consente al datore di lavoro di valutare le capacità professionali del lavoratore e al lavoratore di verificare l’adeguatezza del posto di lavoro.
Solitamente il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è formalizzato con una lettera che il datore di lavoro dovrà predisporre e consegnare al lavoratore il quale la restituirà firmata per accettazione. Nella lettera di assunzione devono necessariamente essere indicate le seguenti informazioni: Ragione sociale dell’impresa e nominativo del lavoratore; Luogo di lavoro; Data di inizio del rapporto di lavoro; Specifica indicazione della natura a tempo indeterminato; Livello di inquadramento e qualifica attribuita al lavoratore; Retribuzione iniziale.
L’inquadramento dei lavoratori subordinati è distinto in quattro categorie: dirigenti, quadri, impiegati e operai.
La prestazione lavorativa viene fornita entro un determinato orario di lavoro predeterminato dal datore di lavoro nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi. In aggiunta alle prestazioni ordinarie, sono ammesse anche prestazioni straordinarie necessarie a far fronte a imprevisti carichi di lavoro: sono compensate con una maggiorazione della retribuzione oltre alla quota ordinaria, con una percentuale per ciascuna ora stabilita dai contratti collettivi nazionali.
Retribuzione e busta paga
Al momento della retribuzione il datore di lavoro dovrà consegnare al dipendente la busta paga. Con questo strumento viene indicato l’importo lordo, il netto corrisposto al lavoratore e tutte le operazioni che l’impresa ha operato a carico del lavoratore: spettanze, trattenute IRPEF, assistenziali e previdenziali, detrazioni applicate nonché ferie, permessi residui e quota del TFR (trattamento di fine rapporto) maturato.
Il termine ultimo per il versamento delle imposte trattenute al lavoratore (tramite modello F24) è fissato entro il giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.
Qualora il sostituto d’imposta riconosca errori materiali sul calcolo delle imposte dovute o sulle ritenute operate, può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, strumento indicato per evitare il contenzioso e che può essere utilizzato in qualsiasi momento dell’anno. Per la correzione degli errori materiali è necessario presentare istanza di rettifica presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Fine rapporto
La cessione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato può avvenire in tre modi: dimissioni, licenziamento e risoluzione consensuale.
Il lavoratore può recedere dal contratto rassegnando le dimissioni con preavviso. La risoluzione avviene nel momento in cui il lavoratore porta a conoscenza il datore di lavoro della propria volontà, anche senza accettazione da parte di quest’ultimo.
Nel licenziamento, invece, è il datore di lavoro che manifesta al lavoratore la volontà di recedere dal rapporto presentando la comunicazione per iscritto. Il datore di lavoro può recedere dal contratto esclusivamente per giusta causa o giustificato motivo quali ragioni che intaccano il regolare funzionamento dell’attività produttiva o il reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali.
In alternativa, il contratto di lavoro può essere risolto per mutuo consenso. In tal caso non vi è obbligo di preavviso.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato si intende concluso al termine della scadenza del contratto senza che necessariamente vi sia alcuna manifestazione di volontà da parte delle parti. In molti casi, tuttavia, lavoratore e datore di lavoro si accordano per prorogare il termine stabilito inizialmente. La durata massima complessiva non può superare i tre anni.
Con il contratto di lavoro intermittente, il lavoratore offre la propria disponibilità al datore di lavoro che richiede la prestazione per periodi non continuativi, anche a tempo determinato. Durante i periodi in cui il lavoratore rimane inoperoso l’impresa potrà corrispondere l’indennità di disponibilità.
Al termine del periodo di lavoro la società è obbligata riconoscere al lavoratore il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato nel corso degli anni nei quali il lavoratore ha prestato il proprio servizio all’impresa. Nel corso del rapporto di lavoro il dipendente può richiedere, in presenza di determinate condizioni, anticipazioni sul TFR.
Il Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro si calcola sommando per ciascun anno di servizio del lavoratore una quota pari all ‘ importo della retribuzione dovuta per l’anno divisa per il coefficiente fisso di 13,5. Tale quota è proporzionalmente ridotta per frazioni di anno.
Gli elementi che concorrono alla formazione del TFR sono numerosi e vanno dallo stipendio base alle indennità di funzione.
Ogni anno l’impresa dovrà rivalutare il fondo accantonato. La rivalutazione sarà pari all’1,50% (lo 0,125% mensile per i contratti che si risolvono o si confermano in corso d ‘ anno) sommato al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat. All’importo calcolato va fatta una trattenuta Inps dello 0,50% sulla retribuzione annua.