Uno degli equivoci più comuni tra le piccole e medie imprese e le stazioni appaltanti in tema di D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), è stato definitivamente chiarito dalla sentenza del Consiglio di Stato n.4035 del 25 agosto 2008.
Per diverso tempo, impropriamente e con una errata interpretazione da parte di enti e titolari di aziende aggiudicatarie di appalti pubblici, è stato permesso, al momento di comprovare la regolarità contributiva, di produrre una autocertificazione accompagnata, molto spesso, dalle copie dei modelli F24 destinati al pagamento dei contributi previdenziali.
Ora, la richiamata sentenza del CdS impone che, in seguito all’aggiudicazione di un appalto pubblico il D.U.R.C. non possa essere sostituito da alcuna autocertificazione e/o dalla presentazione degli F24 o dei bollettini utilizzati per il versamento degli oneri previdenziali dei dipendenti.
La normativa del D.U.R.C. negli appalti pubblici si differenzia da quella relativa all’autocertificazione: entrambi sono strumenti di semplificazione documentale e procedimentale ma il D.U.R.C. è una certificazione ufficiale che corrisponde ad un evidente strumento pubblico di contrasto dell’evasione previdenziale, di particolare significato nel settore degli appalti pubblici (in particolare nel settore edile).
Il Consiglio di Stato, in pratica, ha confermato una precedente pronunziazione del TAR che aveva dato torto ad una impresa che ricorreva contro la revoca, da parte di un Comune, dell’aggiudicazione di una gara bandita dal Comune medesimo motivata dal fatto che l’impresa si era limitata a produrre copia dei modelli F24 di pagamento dei contributi previdenziali e i bollettini di versamento postale.
Il bando di gara, sottolineano i giudici, richiedeva alle imprese partecipanti, l’impegno a presentare, se aggiudicatarie, la certificazione relativa alla regolarità contributiva. Inoltre ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.L. n.210 del 25 settembre 2002, convertito in Legge n. 266 del 22 novembre 2002, l’impresa aggiudicataria è tenuta «a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell’affidamento».
Sull’argomento leggi anche gli speciali di PMI.it Guida DURC: istruzioni per l’uso; DURC: normativa e procedure caso per caso; DURC e appalti: nuove validità temporali).
Per tal motivo, recita la sentenza, la regolarità contributiva dell’impresa andava certificata attraverso il D.U.R.C., documento che non può essere sostituito dai soli modelli comprovanti l ‘ assolvimento dei contributi previdenziali.
La produzione di tali documenti, infatti, non pone la stazione appaltante in condizione di controllare se davvero siano stati assolti tutti gli oneri contributivi e per tutti i dipendenti.
Infatti, spiega il Consiglio di Stato, il D.U.R.C. è il certificato unitario – regolato dall ‘ art. 3 comma 8, lettera b/bis del Decreto Legislativo 494/1996, come modificato dall ‘ art. 98, comma 10, del Decreto Legislativo 276/2003 – finalizzato alla verifica dei requisiti di partecipazione e aggiudicazione di fare pubbliche, perché rilasciato dagli Enti previdenziali all’imprenditore e da questi consegnato al committente che glielo deve richiedere.
La sua funzione è di attestare la regolarità negli adempimenti su contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi rispetto ad INPS, INAIL e Cassa Edile riguardo a tutti gli appalti pubblici ed agli appalti privati in edilizia soggetti a titolo edilizio espresso.
Si tratta, pertanto, di uno strumento di certificazione ufficiale e di semplificazione del procedimento che ha una duplice valenza: da un lato, in virtù della sua obbligatorietà assicura che gli appalti pubblici siano affidati a imprese in regola con le contribuzioni previdenziali; dall’altro, in virtù della sua unitarietà agevola e semplifica lo scambio documentale di appaltatore e stazione appaltante.
Di conseguenza, conclude i Consiglio di Stato, ciò che forma materia tipica del D.U.R.C. non può essere surrogato dalla dichiarazione sostitutiva dell ‘ interessato né con la mera produzione dei modelli F24 e dei bollettini postali, anche perché si tratta di documenti insufficienti a verificare l ‘ integrale assolvimento dell’obbligo di versamento degli oneri previdenziali per tutti i lavoratori.
Concludiamo invitando tutti i titolari di piccole imprese aggiudicatarie di appalti pubblici a non dare ascolto a chi, millantando di saperla lunga al riguardo, consiglia di presentare agli enti, a gara vinta, una mera autocertificazione supportata dalle copie dei modelli F24 o postali dei pagamenti effettuati.
La legge parla chiaro: serve il D.U.R.C. ed è buona norma mettersi nelle condizioni (pagando regolarmente i contributi) di poterlo richiedere facilmente e celermente quando se ne presentasse la necessità.
Parimenti, si diffidi di qualche segretario comunale eccessivamente elastico e compiacente. Anche se costui dovesse riferirvi di presentare la sola autocerficazione, non ascoltatelo e fate seguire immediatamente all ‘ aggiudicazione il vostro D.U.R.C. a mezzo raccomandata A/R.
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