Le parti del contratto di appalto sia pubblico che privato (committente, appaltatore, subappaltatore) hanno specifici obblighi in quanto a versamento dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto.
Obblighi e responsabilità
L’articolo 35 del decreto legislativo 4 luglio 2006 n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248) ha introdotto un sistema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore: se l’appaltatore non provvede direttamente all’esecuzione delle opere previste nel contratto di appalto ma la concede a un terzo (subappaltatore) (anche in parte), deve rispondere “in solido” con il subappaltatore in caso di mancato versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro e dei contributi previdenziali e assicurativi cui deve adempiere l’azienda subappaltatrice.
La responsabilità solidale – comunque limitata all’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore – viene meno solo se l’appaltatore è in possesso della documentazione comprovante il pagamento di ritenute e contributi da parte del subappaltatore: la mancata esibizione della predetta documentazione può addirittura determinare la sospensione da parte dell’appaltatore del pagamento di quanto dovuto al subappaltatore.
La legge n. 248/2006 prevede anche una sanzione amministrativa (da 5mila a 200mila euro) per il committente che dovesse provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore senza l’avvenuta esibizione della documentazione sopracitata.
L’ambito di applicazione dell’articolo 35 risulta circoscritto ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano detti contratti nell’ambito delle attività rilevanti ai fini IVA, inclusi i soggetti individuati negli articoli 73 e 74 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
L’articolo 29, comma 2 del d.l. 276/06 ha esteso la solidarietà passiva prevista tra committente e appaltatore in materia contributiva anche in materia di ritenute fiscali.
Sono esclusi dagli obblighi di legge i committenti che non esercitano attività commerciale: persone fisiche che svolgono lavoro autonomo e semplici società. Tale esclusione non pregiudica comunque l’applicazione delle disposizioni dettate per qualunque impresa appaltatrice e subappaltatrice.
Da ultimo l’articolo 1, comma 911 della legge 296/06 stabilisce la responsabilità solidale del committente anche con gli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori.
La concreta applicazione della responsabilità solidale prevista dall’articolo 35 è stata poi subordinata all’adozione di un apposito provvedimento – emanato da Ministro dell’Economia e delle Finanze, Ministro del Lavoro e previdenza sociale – che individua la documentazione da esibire per certificare il corretto assolvimento degli obblighi di legge.
Il regolamento
L’articolo 1 del predetto regolamento stabilisce che il subappaltatore è tenuto a comunicare all’appaltatore il codice fiscale, nonché ogni eventuale variazione, relativo ad ogni lavoratore impiegato nell’esecuzione dell’opera o nella prestazione della fornitura o del servizio. Allo stesso modo, l’appaltatore comunica al committente i medesima dati al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito.
L’articolo 2 stabilisce che l’azienda subappaltatrice attesta l’avvenuto versamento delle ritenute fiscali consegnando a all’appaltatore dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da redigersi secondo apposito modello di cui all’articolo 1 del regolamento, nonché delle copie del modello F24 e delle ricevute attestanti l’addebito.
In alternativa, il successivo comma prevede che la prova del versamento delle ritenute fiscali può consistere anche in una asseverazione da parte dei soggetti ivi menzionati da redigersi secondo indicazioni del modello di cui all’articolo 2 del regolamento.
Il comma 3 stabilisce il venir meno della responsabilità solidale per l’impresa appaltatrice in presenza dell’attestazione dell’avvenuto versamento, secondo le due modalità sopracitate.
Il comma 4 dell’articolo 2 stabilisce la non applicabilità al committente della sanzioni amministrative in caso l’impresa appaltatrice provveda a esibire ladocumentazione di cui al precedente comma 3.
Per consentire un efficace controllo sulla correttezza dei versamenti effettuati dal subappaltatore ai lavoratori impiegati, l’articolo 3, comma 1 demanda a un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione del modello F24 da utilizzare, sempre che non si avvalga dell’asseverazione rilasciata dai soggetti abilitati.
In presenza di dipendenti impiegati in una pluralità di appalti stipulati dall’azienda subappaltatrice, il comma 2 del medesimo articolo 3 stabilisce che l’indicazione delle ritenute fiscali del modello F24 per ogni singolo appalto va effettuata in modo proporzionale alla percentuale di utilizzo della prestazione del lavoratore con riguardo ai singoli appalti.
Infine, l’articolo 4 del regolamento prevede l’obbligo dei rilasciare all’appaltatore un prospetto analitico redatto in forma libera, dal quale risultino nomi dei lavoratori, relative retribuzioni e contributivi versati, pena subentro della responsabilità per l’appaltatore e per il committente.
Il subappaltatore dovrà poi esibire anche il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dall’INPS a conclusione dei lavori – o della fase dei lavori cui si riferisce il pagamento – insieme a una dichiarazione che attesti che i versamenti indicati nel documento unico si riferiscono ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera, fornitura o servizio oggetto della comunicazione.
L’attestazione dell’avvenuto versamento può essere rilasciata, in alternativa, mediante asseverazione di una serie di soggetti espressamente indicati, da predisporsi sulla base del modello di cui all’articolo 3 del regolamento.